mercoledì 28 novembre 2012

RUMORE DEL VICINO: QUANDO SI CONSIDERA SUPERATA LA NORMALE TOLLERABILITA'

Sono leciti [1] i rumori prodotti dai vicini (ma anche altre turbative come fumo, esalazioni, calore, scuotimenti e simili) se non superino la cosiddetta “normale tollerabilità”. Cosa però si intende per “normale tollerabilità” non è sempre univoco. Vediamo, perciò, di fare un po’ di chiarezza.

DECIBEL
I giudici [2] hanno stabilito un criterio fisso per stabilire quali rumori e immissioni vadano tollerati e quali invece vietati. Per valutare il superamento della normale tollerabilità, si deve confrontare il livello medio dei rumori di fondo di una determinata zona con quello del rumore incriminato e contestato. Le immissioni del vicino si considerano superiori alla normale tollerabilità quando superino di 3 decibel il rumore di fondo. In pratica, il rumore di fondo è una sorta di “tara”, che si deve sottrarre quando si debba valutare se le immissioni di rumore siano lecite o meno.

Per es.: se in una determinata via, il traffico produce un livello di rumore pari a X decibel, il rumore prodotto dal pianoforte del vicino si considererà superiore alla normale tollerabilità solo se esso produce un livello di decibel pari o superiore a x+4 decibel.

Tale limite, in quanto non definito dalla legge ma solo da sentenze, non è tassativo, sebbene i tribunali spesso vi si adeguino.



CONSULENZA TECNICO D'UFFICIO
In caso di controversia, il limite viene sempre determinato, di volta in volta, dal giudice (che, a tal proposito, si serve di un consulente tecnico d’ufficio): egli terrà conto delle condizioni concrete dei luoghi e delle attività normalmente svolte in un determinato contesto geografico e delle abitudini della popolazione locale [3]. Questo vuol dire che lo stesso rumore può essere considerato lecito o illecito a seconda dell’ambiente circostante nel quale viene immesso. Per esempio: la musica di una discoteca è da ritenersi superiore alla normale tollerabilità in una zona silenziosa come può essere in prossimità di un ospedale o in una pacifica località di villeggiatura di montagna; al contrario, in una zona ad alto tasso di inquinamento acustico esso, esso potrà essere considerato lecito.

Il giudice ha dunque una notevole discrezionalità nel decidere se siano stati superati o meno i limiti di legge.

ATTIVITà INDUSTRIALI
Quanto sopra vale soprattutto per i rumori provenienti da private abitazioni o da attività ricreative.
Maggiore tolleranza il giudice deve avere nel caso di rumori prodotti da stabilimenti industriali. Essi infatti danno lavoro e producono ricchezza; pertanto bisogna contemperare le esigenze della produzione a quelle della proprietà privata. In tali casi, il giudice deve innanzitutto verificare se è possibile ridurre, con strumenti idonei, il disturbo causato dalle industrie (per es. installazione di pannelli di insonorizzazione acustica).
Qualora sia impossibile ridurre il rumore proveniente dall’attività industriale, il giudce dovrà optare per una delle due seguenti soluzioni:
- consentire la prosecuzione dell’attività industriale dietro pagamento di un indennizzo al vicino che subisce il disturbo;
- inibire la prosecuzione dell’attività industriale in quel luogo.
Il giudice potrebbe scegliere tra le predette due opzioni sulla base della priorità di presenza sul territorio: se cioè era stata costruita prima la sede dell’attività inquinante oppure l’abitazione privata. Ma questa valutazione non è vincolante e decisiva, ma vale pur sempre a influenzare la decisione finale.
In ogni caso, la prosecuzione dell’attività industriale non può essere consentita se pregiudica il diritto alla salute.

[1] Art. 844 cod. civ.: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
[2] Trib. Milano sent. 10.12.1992; Trib. Monza sent. 4.11.1991.
[3] Cass. sent. n. 6534/1985.


(ARTICOLO DEL 26/11/2012 DI REDAZIONE PUBBLICATO SU WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)

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