sabato 15 dicembre 2012

AMBIENTE A RISCHIO: IL LAVORATORE PUò RIFIUTARE DI LAVORARE

Pur non essendo un'organizzazione sindacale, ma sposando per statuto associativo anche la tutela del lavoro, siamo stati contattati da un gruppo di lavoratrici che sono state chiamate, fra le altre cose, a prestare la loro opera in un ambiente a rischio.

Ci sembra utile, in relazione a questo argomento, riportare un articolo di Andrea Borsani pubblicato su www.laleggepertutti.it

"Il dipendente ha il diritto di rifiutare di lavorare se il datore di lavoro non ha predisposto condizioni idonee a preservare l’integrità psico-fisica dei dipendenti.

È questa la sintesi di una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione [1].

I giudici hanno chiarito che l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La libertà del datore di organizzare la propria attività lavorativa, per come garantito dalla Costituzione [2], trova un limite nell’utilità sociale e nella scelta degli strumenti attraverso i quali si estrinseca. In particolare, l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [3], che costituiscono altrettanti diritti inviolabili dell’uomo [4] e che, in ambito lavorativo, devono trovare altrettanta tutela [5].

In tal modo, il datore di lavoro diventa “debitore di sicurezza” e il lavoratore “creditore di sicurezza”. È quella che potrebbe definirsi “la cultura della sicurezza” quale componente essenziale nel rapporto tra datore e lavoratore.

È legittimo, quindi, per il lavoratore pretendere un ambiente di lavoro che non metta a repentaglio la sua salute. In forza di ciò, i giudici della Corte hanno ritenuto corretto il rifiuto del dipendente a svolgere la prestazione lavorativa se il datore non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza.

D’altronde, viceversa, la Corte di Cassazione ha da tempo sottolineato che il datore devepretendere il rispetto, da parte dei dipendenti, delle norme antinfortunistiche: in caso contrario, egli può procedere all’adozione di sanzioni disciplinari, di misure coercitive e, nei casi più gravi, al licenziamento [6].

[1] Cass. Sez.Lav. n.18921 del 05.11.2012.
[2] Art. 41 comma 1 Cost.
[3] Art. 41 comma 2 Cost.
[4] Art. 2 Cost.
[5] Art. 35 comma 1 Cost.
[6] Cass. Pen. Sez.IV 12.04.1991."

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