martedì 11 dicembre 2012

IMU... SCADENZA AL 17 DICEMBRE

Mancano pochi giorni alla scadenza dell'Imposta Municipale Unica, contributo introdotto nel panorama giuridico italiano dal Decreto Legislativo 23/2011 (precisamente dall'articolo 8 comma 1) che sostituisce la vecchia Imposta Comunale sugli Immobili e, per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Quindi, nello shaker dell'IMU troviamo due componenti: la vecchia ICI e quanto basta (e ci riferiamo alla parte relativa all'immobiliare) di IRPEF...un contributo che riguarda il possesso di un immobile (comprese l'abitazione principale e le loro eventuali pertinenze (1)), di fabbricati (compresi quelli rurali a uso sia abitativo che strumentale), le aree fabbricabili ed i terreni (compresi quelli agricoli ed incolti).
Dovranno mettere mani al portafoglio i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni destinati a qualsiasi uso;i titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; l'ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. 
Per calcolare l'IMU è necessario determinare la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile, e su tale calore applicare l'aliquota prevista per la specifica fattispecie.
Per determinare la BASE IMPONIBILE si parte dalla RENDITA CATASTALE; si procede inizialmente con una rivalutazione del 5% e si moltiplica successivamente per:
*) 160 nel caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
*) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
*) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
*) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; questo moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal primo gennaio 2013;
*) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
Nel caso di fabbricati di INTERESSE STORICO ed ARTISTICO la legge prevede la possibilità di  beneficiare di una riduzione del 50% della base imponibile; similmente per quelli dichiarati INAGIILI o INABITABILI e DI FATTO NON UTILIZZATI, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni.
Le aliquote per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge e, se il Comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all'abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; e cittadini italiani residenti all'estero.
Per la seconda casa, invece, è sufficiente rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato per 160. Al valore ottenuto va applicata l'aliquota delle seconde case stabilita nel 0,76% a cui va eventualmente aggiunta la percentuale modificabile dai comuni (maggiorazione possibile sino al 0,3%).

LE POSSIBILI DETRAZIONI
La normativa prevede la possibilità di ottenere alcune detrazioni rispetto all'IMU. 
A) Viene infatti riconosciuta, oltre all'aliquota ridotta, anche una detrazione pari a 200 euro per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ugual misura.
B) Altri casi di detrazione anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
C) Sono previste maggiorazioni delle detrazioni minime in alcuni casi specifici:
*) La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
*) La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione (200 euro) e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.
Per il calcolo della maggiorazione, bisogna tenere presenti alcuni elementi:
Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio a partire dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Per poter computare l'intero mese nel calcolo della maggiorazione, bisogna che il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi o che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.

In questi momenti di palese difficoltà economica, in cui i professionisti incasseranno ed i dipendenti vedranno le tredicesime corrisposte a rate (in molti casi) crediamo sia interessante segnalare che c'è la possibilità di compensare l'IMU con i crediti spettanti al contribuente in virtù di dichiarazioni annuali già presentate (importi per i quali non è stata presentata richiesta di rimborso), con crediti previdenziali risultanti da denunce contributive o da dichiarazioni annuali ed anche con crediti di spettanza del contribuente da nuove assunzioni, investimenti, ...

COME SANARE GLI ERRORI?
Chi ha sbagliato l'acconto di giugno, ed ha quindi pagato meno del dovuto ma non ha omesso tutto il versamento, non subisce sanzioni ne è tenuto al pagamento di interessi fermo restando che, nella scadenza del 17 dicembre 2012, deve essere versato l'importo dovuto per l'intero anno conguagliato della prima rata versata entro il 18 giugno.


IN TEMPI DI CRISI?!??!?? INTERESSI E SANZIONI
Troppi i consumatori che ci contattano impossibilitati a saldare la seconda rata di quest'imposta e ci chiedono quali sono le sanzioni a cui vanno incontro per il tardino o mancato pagamento.
Per loro questa piccola sintesi:
i) appena c'è la possibilità monetaria, e comunque prima che si avvii la laboriosa macchina degli accertamenti comunali, informiamo che è possibile ricorrere al ravvedimento operoso,ovvero al pagamento dell'imposta maggiorata di sanzioni ed interessi. Le sanzioni variano a seconda della tempistica del ritardato pagamento:
1)  fino a 14 giorni dalla scadenza della rata: si applica una sanzione pari allo 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo
2) fino a 30 giorni dalla scadenza della rata: la sanzione è pari al 3% dell'imposta dovuta
3) dai 30 giorni fino ad un anno dallo scadere della rata. si applica una sanzione pari al 3,75% dell'imposta dovuta

Alle sanzioni si applicano altresì gli interessi legali, che sono pari al 2,5% su base annuale. 

Oltre un anno dalla scadenza dell'imposta il ravvedimento operoso non opera ed una volta scattato l'accertamento del comune, la sanzione da pagare sarà salata: il 30% dell'imposta


(1)
Viene definita ABITAZIONE PRINCIPALE una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto nella quale il possessore e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. A questa possono essere annesse delle pertinenze accatastate esclusivamente nelle categorie:
C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte, se non unite all'unità immobiliare abitativa;
C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
C/7: tettoie.
Per l'abitazione principale l'aliquota può variare dal 0,2% al 0,6%

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