venerdì 7 dicembre 2012

“Cattivi pagatori”: cos’è la CAI e come funziona il protesto

La Centrale d’Allarme Interbancaria è l’archivio informatico che raccoglie i dati di assegni non pagati o delle carte di credito irregolari cioè utilizzate in maniera non regolare oppure oggetto di furto o smarrimento.
La CAI viene implementata e consultata da Banche, Uffici Postali e finanziarie.

In tale archivio sono raccolte:
- Le generalità (dati anagrafici, codice fiscale, domicilio) dei soggetti che emettono assegni non coperti da fondi o privi di autorizzazione (perché, ad esempio, la firma è falsa);
- Gli estremi identificativi (coordinate, numero di assegno, importo) degli assegni emessi privi di provvista e/o senza autorizzazione;
- La generalità dei soggetti a cui è stata revocata l’autorizzazione all’emissione di carte di credito o di debito (bancomat) perché, ad esempio, hanno utilizzato importi che superano il fido concesso;
- I dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) che non sono utilizzate poiché revocate nell’utilizzo;
- Le eventuali sanzioni amministrative applicate in caso di emissione di assegni senza autorizzazione e/o fondi a copertura;
- I dati degli assegni e delle carte di credito potenzialmente a rischio poiché oggetto di un furto o di uno smarrimento.

Protesto: procedimento
Nel caso di un assegno privo di fondi, viene normalmente attiva la procedura di protesto [1]. Il debitore che ha emesso l’assegno viene avvisato dell’inizio di tale procedura con una raccomandata con ricevuta di ritorno o con un telegramma entro 10 giorni dalla presentazione all’incasso dell’assegno. Dopo questo avviso, il soggetto ha un cosiddetto “periodo di preavviso” di 60 giorni per poter pagare senza essere iscritto al CAI (tale beneficio del termine viene concesso solo qualora il soggetto non sia già stato protestato).

Se l’assegno protestato viene pagato regolarmente, occorre dimostrare il pagamento all’ufficiale giudiziale che ha elevato il protesto entro i 60 giorni successivi per evitare di incorrere in sanzioni amministrative [2].

Qualora il debitore invece non paghi entro i 60 giorni, sarà inserito nel CAI e vi rimane iscritto per 6 mesi, anche se successivamente dovesse provvedere a pagare l’assegno regolarmente.

In tal caso, il soggetto viene segnalato al Prefetto di competenza che notifica al debitore protestato il procedimento amministrativo in corso, entro 90 giorni dalla segnalazione, e gli concede 30 giorni per porre delle osservazioni a sua difesa. Eventualmente, al termine del procedimento, il Prefetto irroga una sanzione economica. Tale sanzione varia in proporzione all’importo dell’assegno. Insieme ad essa viene emesso il divieto di emettere assegni per un periodo variabile da 2 a 5 anni.

Entro e non oltre i 5 anni successivi [3], viene emessa l’ingiunzione di pagamento (con cui viene chiesto il pagamento della sanzione). Contro l’ingiunzione si può fare opposizione entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso di mancato accoglimento dell’opposizione, entro i successivi 5 anni verrà notificata una cartella esattoriale, a meno che non si sia già spontaneamente provveduto a pagare la sanzione.

La cancellazione del protesto può essere ottenuta, anche se si è pagato regolarmente, solo dopo 1 anno dal protesto, senza che ci siano stati nuovi protesti. È necessario rivolgersi al tribunale e successivamente alla camera di commercio.

Anche se non viene attivata la procedura di protesto, in caso di assegni impagati, il soggetto è comunque iscritto al CAI su segnalazione diretta della Banca o dell’ufficio postale.

Consultazione della CAI
Chiunque sia interessato personalmente a controllare la presenza dei propri dati presso la CAI, può chiederne la consultazione; lo può fare tramite le filiali della Banca (d’Italia ed in tal caso la consultazione è gratuita) oppure mediante apposite agenzie, dietro pagamento del relativo servizio e comunque con la compilazione di un apposito modulo.

Cancellazione dalla CAI
In caso di assegni irregolari o impagati, la segnalazione alla CAI viene automaticamente cancellata dopo 6 mesi dalla sanzione di revoca dell’emissione di assegni.
In tutti gli altri casi non vi sono dei termini prestabiliti ed occorre chiedere la cancellazione mediante un’apposita messa in mora, motivandone l’errata, illecita o illegittima segnalazione e rivolgendosi direttamente all’Ente segnalante.

[1] Il protesto è l’atto pubblico con il quale si attesta l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo non è un atto obbligatorio.
[2] La legge 386/90, come modificata nel 1999, ha trasformato l’emissione di assegni privi di fondi o irregolari da reato penale in illecito amministrativo.
[3] Il termine di prescrizione previsto è di cinque anni.

articolo dell'Avv.to SUSANNA CAROLINA ESPOSITO del 05/12/2012 pubblicato su www.laleggepertutti.it 

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