lunedì 17 dicembre 2012

Assicurazioni RCA: ecco come cambiano le regole dopo il Decreto Sviluppo Bis

RC auto: il Decreto Sviluppo Bis ha cambiato le regole sia riguardo al rinnovo automatico dei contratti di assicurazione, sia riguardo alla discussa questione dei 15 giorni di tolleranza nel rinnovo della copertura della polizza.

Qual è la durata massima di un contratto di assicurazione RCA?Da oggi è un anno. Ogni clausola contrattuale che stabilisca un termine superiore è nulla. Pertanto, se una polizza prevede una durata di due anni, si applica comunque la durata prevista dalla legge di un anno.

Si può rinnovare tacitamente un contratto di assicurazione RCA?No. Il rinnovo automatico è sempre escluso. Sono banditi i contratti con polizze pluriennali. Per rinnovare una polizza è quindi necessario stipulare un nuovo contratto con l’agente.

Pertanto, il cliente non ha più l’obbligo di inviare la raccomandata, 15 giorni prima della scadenza del contratto, per disdire la polizza.

La mia polizza prevede il tacito rinnovo al 30 dicembre 2012: il contratto si rinnova o no?
Per tutti i contratti ancora in corso al momento di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, il divieto di tacito rinnovo si applica per la scadenza successiva al 1 gennaio 2013.

Come posso stabilire il preventivo più economico tra tutte le assicurazioni se ognuna di queste mi offre servizi e clausole diverse tra loro e difficilmente equiparabili?
Da oggi, ogni assicurazione dovrà proporre al proprio cliente un “contratto base”, che sarà uguale per tutte le assicurazioni (perché stabilito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico). In questo modo, a parità di condizioni, il consumatore potrà stabilire più facilmente quale assicurazione offre la polizza più economica.

È scaduta la mia polizza: ho ancora la copertura di 15 giorni per poter circolare ed essere assicurato in caso di sinistro?
Si. Il decreto Sviluppo non ha eliminato la tolleranza di 15 giorni. Da oggi, appena scade il contratto, il cliente ha ancora 15 giorni di copertura. Questa copertura vale anche se il cliente intende stipulare la polizza RCA con un’altra compagnia assicurativa.
 
(articolo di redazione del 17 dicembre 2012 di www.laleggepertutti.it)

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