lunedì 17 dicembre 2012

LA CASSAZIONE RICONOSCE IL DIRITTO DEL NEONATO MALFORME AL RISARCIMENTO DANNI


Anche il neonato è un soggetto di diritto: nel caso in cui il medico abbia omesso di comunicare alla gestante le malformazioni del feto, non consentendole di abortire, con conseguente nascita indesiderata dall’handicappato, il risarcimento del danno spetta non solo alla madre, al padre, ai fratelli e sorelle del neonato (così come sino ad oggi è stato ritenuto), ma anche al neonato stesso.

Può sembrare un diritto scontato, naturale e sacrosanto. Ma la Cassazione lo ha sancito solo qualche giorno fa [1].

Il casoNel caso presentato all’attenzione della Corte, un ginecologo, benché informato in modo chiaro dalla propria paziente dell’intenzione della stessa di voler abortire nell’eventualità di malformazioni del feto, non aveva prescritto a quest’ultima i dovuti accertamenti. Il medico infatti aveva fatto eseguire solo il “tritest”, esame di screening del tutto generico, considerato l’elevato margine di errori.

La responsabilità del medico
Com’è noto, la legge consente alla donna, in ipotesi di malformazione del feto, di interrompere la gravidanza. Il medico, pertanto, è tenuto a dare una corretta diagnosi sulle condizioni cliniche del nascituro, dimodoché la madre possa esercitare questo diritto.

Nel caso in cui tale comunicazione di malformazioni venga colposamente omessa dal ginecologo, e pertanto la gestante non sia messa nella condizione di scegliere se abortire o meno – con conseguente nascita “indesiderata” – per il sanitario si configura una responsabilità medica. Da questa responsabilità consegue, come è ovviIl diritto del figlio al risarcimentoo, l’obbligo di risarcimento.

Il diritto dei fratelli al risarcimentoLa responsabilità medica, in tali casi, si estende non solo nei confronti della madre e del padre, ma anche dei fratelli e sorelle del neonato. Questi ultimi, al pari dei genitori, subiscono un danno dalla nascita non voluta, danno che consiste:
1) in una minore disponibilità dei genitori nei loro confronti, stante il “maggior tempo necessariamente dedicato alla cura del figlio affetto da handicap;
2) in una minore possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori, caratterizzato da serenità e distensione proprio per via della condizione del figlio meno fortunato
 
Anche il neonato è un soggetto di diritto: nel caso in cui il medico abbia omesso di comunicare alla gestante le malformazioni del feto, non consentendole di abortire, con conseguente nascita indesiderata dall’handicappato, il risarcimento del danno spetta non solo alla madre, al padre, ai fratelli e sorelle del neonato (così come sino ad oggi è stato ritenuto), ma anche al neonato stesso.

Può sembrare un diritto scontato, naturale e sacrosanto. Ma la Cassazione lo ha sancito solo qualche giorno fa [1].

Il caso
Nel caso presentato all’attenzione della Corte, un ginecologo, benché informato in modo chiaro dalla propria paziente dell’intenzione della stessa di voler abortire nell’eventualità di malformazioni del feto, non aveva prescritto a quest’ultima i dovuti accertamenti. Il medico infatti aveva fatto eseguire solo il “tritest”, esame di screening del tutto generico, considerato l’elevato margine di errori.

La responsabilità del medico
Com’è noto, la legge consente alla donna, in ipotesi di malformazione del feto, di interrompere la gravidanza. Il medico, pertanto, è tenuto a dare una corretta diagnosi sulle condizioni cliniche del nascituro, dimodoché la madre possa esercitare questo diritto.
Nel caso in cui tale comunicazione di malformazioni venga colposamente omessa dal ginecologo, e pertanto la gestante non sia messa nella condizione di scegliere se abortire o meno – con conseguente nascita “indesiderata” – per il sanitario si configura una responsabilità medica. Da questa responsabilità consegue, come è ovvio, l’obbligo di risarcimento.

Il diritto dei fratelli al risarcimento
La responsabilità medica, in tali casi, si estende non solo nei confronti della madre e del padre, ma anche dei fratelli e sorelle del neonato. Questi ultimi, al pari dei genitori, subiscono un danno dalla nascita non voluta, danno che consiste:
1) in una minore disponibilità dei genitori nei loro confronti, stante il “maggior tempo necessariamente dedicato alla cura del figlio affetto da handicap;
2) in una minore possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori, caratterizzato da serenità e distensione proprio per via della condizione del figlio meno fortunato.

Il diritto del figlio al risarcimento
La novità, tuttavia, è che il diritto a essere risarciti non spetta più solo alla donna, al marito e agli altri figli. Infatti, la Cassazione, facendo marcia indietro rispetto alle proprie precedenti posizioni [2], con la sentenza in commento [1] ha riconosciuto anche al neonato handicappato il diritto a chiedere il risarcimento per la sua stessa nascita…! Il neonato, infatti, benché malforme, è un soggetto di diritto, come tale risarcibile. Egli dover poter vivere il meno disagiatamente possibile, anelando a una completa realizzazione dei propri diritti di individuo singolo e inserito nella società.

[1] Cass. sent. n. 16754 del 2.10.2012.
[2] Cfr. Cass. sent. n. 14888/2004 ove si afferma: “Verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l’essere egli affetto da malformazioni congenite per non essere stata la madre, per difetto di informazione, messa in condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all’aborto”. Cfr. anche Cass. sent. n. 14488/2004 e n. 10741/2009.
(articolo dell'avv.to Raffaella Mari pubblicato il 17dicembre2012 su www.laleggepertutti.it)

La novità, tuttavia, è che il diritto a essere risarciti non spetta più solo alla donna, al marito e agli altri figli. Infatti, la Cassazione, facendo marcia indietro rispetto alle proprie precedenti posizioni [2], con la sentenza in commento [1] ha riconosciuto anche al neonato handicappato il diritto a chiedere il risarcimento per la sua stessa nascita…! Il neonato, infatti, benché malforme, è un soggetto di diritto, come tale risarcibile. Egli dover poter vivere il meno disagiatamente possibile, anelando a una completa realizzazione dei propri diritti di individuo singolo e inserito nella società.





[1] Cass. sent. n. 16754 del 2.10.2012.

[2] Cfr. Cass. sent. n. 14888/2004 ove si afferma: “Verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l’essere egli affetto da malformazioni congenite per non essere stata la madre, per difetto di informazione, messa in condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all’aborto”. Cfr. anche Cass. sent. n. 14488/2004 e n. 10741/2009.

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