mercoledì 19 dicembre 2012

Nuovi limiti di iscrizione ipotecaria per Equitalia

Equitalia (o qualsiasi altro agente di riscossione dei tributi) deve rispettare dei limiti ben precisi se intende iscrivere ipoteche su immobili.
Si tratta di una novità in vigore dallo scorso 29 aprile [1].

La legge stabilisce infatti che l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l’importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore a 20 mila euro.

Esso, inoltre, non può iscrivere ipoteca nei confronti del contribuente che ha ottenuto la rateazione. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza di rateazione è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.

Tali nuovi limiti alle iscrizioni ipotecarie sono validi però solo per i procedimenti in corso da marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge).

 La nuova legge ha cambiato anche le regole per quanto riguarda gli interessi di mora. Essi dovranno essere calcolati non più sull’intero debito iscritto a ruolo ma solo sul credito originario (al netto di sanzioni e interessi).

La misura degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso dei tributi può essere stabilita esclusivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e comunque non oltre un solo punto percentuale rispetto al tasso legale (in precedenza erano tre punti percentuali).

Se Equitalia non rispetta questi limiti, il debitore potrà proporre opposizione all’esecuzione.

[1] D.L. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, art. 3.
 
(articolo dell'avv.to Floriana Baldino pubblicato su  www.laleggepertutti.it il 19/12/2012)

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