venerdì 7 dicembre 2012

Come scaricare dalle tasse l’assegno di mantenimento

Il coniuge separato o divorziato può scaricare dalle tasse l’assegno periodico di mantenimento versato all’ex in esecuzione di una sentenza o di un’ordinanza del giudice; non può invece dedurre gli assegni di mantenimento versati a favore dei figli [1].

Condizioni 
Affinché possa avvenire la deduzione dell’assegno di mantenimento dal reddito nel modello 730 o Unico, sono necessarie le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di assegno versato a favore del coniuge. L’assegno versato a favore dei figli non è infatti deducibile. Se il provvedimento del giudice non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l’assegno si considera per il 50% a favore del primo e per l’altro 50% a favore dei secondi;
- l’assegno è deducibile solo per l’importo indicato nel provvedimento del giudice (sentenza o ordinanza), in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di divorzio. Non sono quindi deducibili: a) le somme che spontaneamente o in base ad un accordo privato un coniuge versi all’altro [2]; b) le maggiori somme corrisposte a seguito dell’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento, a meno che l’obbligo di adeguamento non sia stato disposto dal giudice [3];
- deve trattarsi di assegno erogato periodicamente, in quanto la periodicità fa sì che l’assegno abbia natura reddituale. Non sono deducibili gli assegni versati in un’unica soluzione: questi ultimi, infatti, sono considerati come una sorta di transazione e non come redditi e pertanto non sono tassabili (né in capo al coniuge che li versa né in capo a quello che li riceve).
La periodicità dell’assegno deve essere disposta dal giudice; l’assegno corrisposto in un’unica soluzione non è deducibile neppure se le parti hanno deciso di rateizzarlo [4].

Procedura
Per beneficiare della deduzione dell’assegno periodico occorre indicare l’ammontare di quest’ultimo nella dichiarazione dei redditi, nella sezione dedicata a “spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo”, inserendo il codice fiscale del coniuge beneficiario. Inoltre, occorre allegare una certificazione mensile dei versamenti e una copia della sentenza di separazione o di divorzio che ha disposto la corresponsione dell’assegno.

Coniuge beneficiario
Abbiamo finora visto che l’assegno di mantenimento costituisce onere deducibile per il coniuge che lo versa. Nello stesso tempo e dall’altro lato, sempre se sussistono tutte le condizioni sopra elencate, esso costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve. Dunque, quest’ultimo deve inserirlo nella propria dichiarazione dei redditi [5].


[1] Art. 10, comma 1, lettera c), del T.U.I.R.: dal reddito complessivo si deducono “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
[2] Cass. ordinanza n. 10323 del 10 maggio 2011.
[3] Agenzia delle Entrate, risoluzione dell’11 Giugno 2009 n. 153.
[4] Cass. sent. n. 16462/2002.
[5] Gli assegni percepiti dal coniuge beneficiario sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e “si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli” (artt. 50 e 52 del T.U.I.R.).


articolo pubblicato su www.laleggepertutti.it del 5 DICEMBRE 2012 DI 

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