venerdì 7 dicembre 2012

Pignoramento illegittimo: quando si possono chiedere i danni a Equitalia

Una delle norme (guarda caso) meno pubblicizzate dall’amministrazione finanziaria è quella che consente al contribuente di esigere, nei confronti dell’agente della riscossione, il risarcimento dei danni nel caso quest’ultimo abbia fatto una esecuzione forzata senza averne diritto [1]. Cerchiamo di comprendere bene il meccanismo di questa norma.

Le condizioni per richiedere il risarcimento sono le seguenti:

1) la procedura esecutiva deve essere ormai compiuta;
2) il contribuente non deve aver già denunciato l’irregolarità della procedura davanti al giudice dell’esecuzione con una delle opposizioni all’esecuzione o agli atti dell’esecuzione [2]. Infatti, durante l’esecuzione forzata, il contribuente può sempre opporsi all’esecuzione e, in quella sede, chiedere la sospensione del processo esecutivo se ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. Per cui, solo se il contribuente non abbia percorso tale strada dell’opposizione, potrà, una volta ultimata l’esecuzione, agire per ottenere (soltanto) il risarcimento dei danni;
3) il contribuente deve fornire la prova di aver avuto ragione nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
4) il contribuente deve fornire la prova che l’amministrazione finanziaria abbia perseguito un vero e proprio comportamento persecutorio ai suoi danni. Tale comportamento potrebbe consistere, per esempio:
- nella violazione delle regole di imparzialità che devono sempre presiedere alle scelte dell’amministrazione;
- nella sproporzione tra l’interesse erariale perseguito e il sacrificio del contribuente;
- nella condotta elusiva di una sentenza che aveva visto vittorioso il contribuente [3].

Riassumendo: i normali meccanismi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi servono per impugnare una violazione della legge o delle regole della procedura esecutiva. Quando poi queste violazioni siano la conseguenza di un comportamento volutamente persecutorio ai danni del contribuente, quest’ultimo può far valere, una volta ultimata l’esecuzione forzata, la richiesta di risarcimento dei danni.

[1] Art. 59 DPR 602/1973. Art. 59 DPR 602/1973: Risarcimento dei danni.
1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori
[2] Art. 615 e 617 cod. proc. civ.
[3] Di Paola N., in “Come difendersi dalle cartelle esattoriali”, Maggioli, 2012, 726.

Articolo di redazione del 07dicembre2012 pubblicato su al link http://www.laleggepertutti.it/19149_pignoramento-illegittimo-quando-si-possono-chiedere-i-danni-a-equitalia)

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