giovedì 11 ottobre 2012

CARTELLA ESATTORIALE VIA POSTA: UNA NUOVA SENTENZA DI CASSAZIONE

Sono valide le cartelle Equitalia notificate medianteposta raccomandata con avviso di ricevimento, inviata direttamente dall’Agente,anche senza la presenza fisica dell’ufficiale notificatore, e anche se non con segnate al diretto interessato. È quanto stabilito con la sentenza n. 15746 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, con riferimento all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 sulle cartelle di pagamento.
Notifica delle cartelle esattoriali
Il comma primo di tale articolo stabilisce infatti che: «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».

Legittimo ricevente
Per quanto concerne l'individuazione della persona legittimata alla ricezione, nella sentenza si legge che «la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708)».
Ad esempio, nel caso in esame la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata nel domicilio del destinatario e consegnata ad un convivente, motivo che ha portato la Commissione tributaria regionale a rigettare il ricorso del contribuente
 
La Giurisprudenza
Con questa sentenza si capovolge in parte quanto finora presunto e in più occasioni sancito dal giudice. Inoltre, si rafforza l’interpretazione della giurisprudenza che all’Agente della riscossione è consentito procedere con la notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale in via diretta prescindendo dall’intermediazione di un ufficiale notificatore, anche se alcune Commissioni tributarie in passato si sono pronunciate diversamente.
Secondo la nuova sentenza la cartella di pagamento è dunque valida indipendentemente dall’intermediazione di un ufficiale notificatore e, a seconda delle norme postali di settore, si intende notificata con la semplice consegna del plico al domicilio del destinatario della cartella anche se a riceverla è un soggetto diverso da quest’ultimo.

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