giovedì 11 ottobre 2012

CONTI DORMIENTI: ATTIVA L'ASSISTENZA PRESSO IL NOSTRO SPORTELLO

CONTI DORMIENTI: ISTRUZIONI PER L'USO
 
Dopo numerose polemiche e diverse battaglie combattute dalle associazioni dei consumatori, tra le quali anche A.E.C.I., il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 3 novembre scorso ha emanato una circolare con le istruzioni per i titolari dei conti dormienti per la richiesta di rimborso delle somme finite nel Fondo dei Conti Dormienti, come da L. 266/05.
BREVI CENNI SULLA VICENDA NORMATIVA
La L. 266/05 aveva istituito un Fondo per i conti Dormienti con l’obiettivo di indennizzare quei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il DPR 116/07 aveva poi specificato i criteri in base ai quali un conto viene definito “dormiente”.
Per CONTI DORMIENTI si intendono quei rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro e strumenti finanziari) che non sono stati movimentati per un periodo di 10 anni e che hanno un importo superiore a 100 euro.
Rientrano in questa categoria i libretti a risparmio, i conti correnti, anche postali, le azioni,obbligazioni, titoli di Stato presenti da oltre 10 anni su depositi inattivi.
Per le altre tipologie il periodo di dormienza prima che finiscano nel Fondo è differente: 2 anni per le rendite delle polizze, 3 anni dalla loro emissione per gli assegni circolari.
Decorsi i suddetti termini il deposito “dormiente” veniva considerato estinto e le somme devolute al Fondo. La procedura poteva essere bloccata solo nel caso in cui fosse intervenuta una operazione del titolare entro180 giorni dalla comunicazione da parte della banca, poste, intermediari finanziari di effettuare un’operazione onde evitare che il denaro fosse devoluto al Fondo.
Moltissimi contribuenti per varie motivazioni spesso con ritardo si sono accorti di essere titolari di depositi e conti correnti, anche a seguito dell’intervento di numerose associazioni dei consumatori, che hanno dato voce ai contribuenti con lo scopo di far riavere loro le proprie somme.
Finalmente il 3 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato una Circolare con le istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui all’art. 1, co. 343 L.2005 n. 266.
La circolare ribadisce gli importi che vengono devoluti al Fondo:
- Depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio) non movimentati per 10 anni dal titolare o terzi abilitati;
- Depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione per i quali non siano state effettuate movimentazioni per 10 anni;
- Assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 anni dall’emissione dell’assegno
- Contratti di assicurazione del ramo vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamato dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione di 2 anni (così come modificato dal dl. n. 40 del 2010)
- Buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo.
Chi ha diritto al rimborso? I titolari dei rapporti o i loro aventi causa, purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale, a partire dalla data di versamento al fondo, ed i richiedenti l’emissione degli assegni circolari, sempre nel limite del termine prescrizionale a decorrere dalla data di emissione dell’assegno.
Chi NON ha diritto al rimborso:
- i beneficiari degli assegni circolari, decorso il termine di prescrizione triennale
- i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale
- i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.
A.E.C.I. rimane a disposizione degli interessati anche per consulenza ed assistenza alle richieste di rimborso.
 
(Articolo liberamente tratto dallo sportello AECI VERONA 2)

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