sabato 20 ottobre 2012

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: RATEIZZARE SI PUò

Gli utenti più esperti molto probabilmente sono già a conoscenza della possibilità di richiedere un rateizzo, ovviamente adeguatamente motivato, anche delle SANZIONI AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE (comunemente chiamate multe o contravvenzioni).
 
Lo prevede il Codice della Strada, all'articolo 202bis, che al primo comma recita "I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore ai 200,00 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili".
 
Ecco gli elementi salienti da sapere per accedere all'istituto della rateizzazione menzionato:
1. reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (risultate da ultima dichiarazione dei redditi) non superiore agli € 10.628,16
[Attenzione: bisogna fare la somma dei redditi del medesimo periodo di tutti i componenti della famiglia ed i limiti di reddito del periodo precedente sono elevanti di € 1.032,91 per ogni famigliare convivente]
 
2. se l'importo non supera gli € 2.000 l'autorità, esaminata la domanda, può concedere un rateizzo sino a 12 rate; se l'importo non supera gli €  5.000 le rate raddoppiano salendo a 24; se l'importo eccede gli € 5.000 è possibile avere un piano di rateizzo sino a 60 rate
 
3. Sulle somme interessate dal rateizzo vengono applicati gli interessi di legge
 
4. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 €
 
5. l'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione e la sua presentazione costituisce rinuncia al ricorso avverso il Prefetto o il Giudice di Pace
 
6. In caso di accettazione dell'istanza e di contestuale mancato pagamento della prima rata e, successivamente, di due rate, il debitore decade dal diritto di rateizzazione.
 
7. In caso di rigetto della rateizzazione il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazioned del relativo provvedimento

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