domenica 6 gennaio 2013

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: E SE VENDO PRIMA DEI CINQUE ANNI????

Ci sono arrivate un paio di mail che ci pongono la stessa domanda.
Abbiamo tergiversato a rispondere perchè si tratta di mail non firmate. Chiediamo la cortesia, a chiunque volesse contattarci, di voler sempre indicare i Vostri riferimenti nelle negli scritti che ci sottoponete, apporre la Vostra firma e di lasciare i Vostri recapiti nelle mail che ci inviate, garantendo comunque la giusta e dovuta segretezza dei quesiti che intendete sottorci.
 
Prendiamo comunque spunto dalle comunicazioni che ci avete inviato per questa breve sintesi dell'argomento AGEVOLAZIONI PRIMA CASA nel caso di alienazione dell'immobile in data antecedente ai cinque anni.
 
La risoluzione 112/E del 27 dicembre scorso prevede che, nel caso un cittadino si trovasse nella condizione di:
i) vendere l'immobile acquistato con i benefici previsti per la "PRIMA CASA" prima del trascorrere di cinque anni dall'acquisto
ii) senza procedere ad un successivo acquisto nei dodici mesi successivi 
può  formalizzare all'Agenzia delle Entrate - e precisamente nell'ufficio ove è stato registrato l'atto di vendita - istanza preventiva di  RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA VERSATA AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE al fine di abbattere le sanzioni e di procedere con il pagamento della sola differenza fra quanto dovuto  rispetto a quanto versato all'atto dell'acquisto. Tale valore deve essere adeguatamente  maggiorato dei relativi interessi.
Quest'istanza, in cui sostanzialmente si manifesta l'intenzione di non voler più beneficiare del trattamento agevolato, va presentata prima della scadenza dei dodici mesi.
 
Nel malaugurato caso fossero trascorsi più di dodici mesi dall'alienazione dell'immobile palesiamo al cittadino la facoltà di formalizzare adeguata istanza relativamente all'intervenuta decadenza dell'agevolazione volta a chiedere la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
 

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