giovedì 10 gennaio 2013

Cartelle esattoriali: come chiedere l’annullamento in modo automatico

La nuova disciplina, introdotta con l’ultima legge di stabilità, ricalca una procedura già adottata da Equitalia, ma rimasta solo a livello interno (Direttivo n. 10/20109

Ecco quindi i singoli passaggi che consentiranno al contribuente di attivare questa forma di auto tutela.

Invio della dichiarazioneEntro 90 giorni dal ricevimento della notifica della cartella esattoriale (o di qualsiasi altro atto della procedura esecutiva o cautelare), il contribuente dovrà presentare al concessionario della riscossione (per es.: Equitalia) una dichiarazione (anche per via telematica) in cui chiederà lo sgravio della cartella.
In tale richiesta, egli dovrà indicare e documentare i motivi per cui ritiene illegittima la pretesa esattoriale.
Vi forniamo un modello prestampato di ricorso da presentare ad Equitalia (clicca sul titolo qui sotto)
Istanza di sospensione immediata delle misure cautelari o esecutive da presentare ad Equitalia

I motivi
Ecco i principali motivi per cui chiedere lo sgravio della cartella:
- intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- intervenuta decadenza del diritto di credito;
- un provvedimento di sgravio già ottenuto dall’ente titolare del credito (per es. Inps);
- un provvedimento amministrativo o del giudice che ha sospeso l’efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
- una sentenza che ha già annullato, in tutto o in parte, la cartella esattoriale;
- intervenuto pagamento della cartella esattoriale.
L’elenco non è esaustivo. Vi potranno quindi rientrare anche altre cause di non esigibilità del credito.

La comunicazione all’ente creditoreNei successivi 10 giorni dal ricevimento della richiesta, Equitalia invierà tutta la documentazione all’ente creditore della pretesa affinché confermi o meno l’istanza avazanta dal contribuente.


La risposta dell’ente creditore
Entro 60 giorni dal ricevimento del fascicolo da parte di Equitalia, l’ente creditore comunicherà al contribuente, con raccomandata a.r. o con PEC, se intende aderire alla richiesta di annullamento, condividendo o meno i motivi evidenziati nell’istanza.

In entrambi i casi, l’ente creditore informerà della propria decisione anche l’ente titolare del credito, inviandogli:
- il provvedimento di sospensione o sgravio, in caso di accoglimento della richiesta del contribuente;
- oppure invitandolo a riprendere l’attività esecutiva, in caso di rigetto.

Silenzio assenso
Se, tuttavia, l’ente creditore non risponde entro 220 giorni dalla presentazione dell’istanza, quest’ultima si intende accolta e la cartella si considera automaticamente annullata.
Quindi si ha il discarico automatico dei relativi ruoli a carico del debitore.
Vale quindi la regola del “silenzio assenso”.
 
 Sanzioni
Per evitare abusi di tale procedura, è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento delle somme dovute qualora il contribuente presenti una documentazione falsa, onde evitare strumentalizzazioni della suddetta procedura.

Limiti del nuovo sistema
Il nuovo meccanismo ha già ricevuto numerose critiche per via dei suoi effetti limitati: innanzitutto perché si applica alle cartelle emesse a seguito di iscrizione a ruolo da parte di enti locali, prefetture e simili.
Tuttavia, le nuove disposizioni non dovrebbero limitarsi solo alle cartelle di pagamento, ma estendersi anche alle somme affidate agli agenti della riscossione e rientrarvi, dunque, anche gli accertamenti esecutivi. La norma cita le somme “affidate”, pertanto, l’esclusione sarebbe immotivata.

Inoltre, la procedura non sospende i termini per impugnare la cartella o del ruolo. Il contribuente dovrà, per prudenza, avviare ugualmente il ricorso.

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