giovedì 3 gennaio 2013

Come difendersi dalle cartelle Equitalia nulle o prescritte: silenzio assenso

Non c’è più bisogno di impugnare, davanti al giudice, una cartella esattoriale palesemente nulla: da oggi, infatti, contro le cosiddette “cartelle pazze” di Equitalia, ogni contribuente può inoltrare, direttamente a quest’ultima, la richiesta di annullamento automatico.

Come? Vediamo la procedura passo dopo passo.

Cause di annullamento automatico

I motivi per cui si può chiedere l’annullamento automatico sono i seguenti:
- intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- intervenuta decadenza del diritto di credito;
- un provvedimento di sgravio già ottenuto dall’ente titolare del credito (per es. Inps);
- un provvedimento amministrativo o del giudice che ha sospeso l’efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
- una sentenza che ha già annullato, in tutto o in parte, la cartella esattoriale;
- intervenuto pagamento della cartella esattoriale.

L’elenco non è esaustivo. Vi potranno quindi rientrare qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Procedura
1. Il contribuente deve inoltrare la richiesta di annullamento a Equitalia entro 90 giorni dalla notifica della cartella o dal compimento di qualsiasi altro atto della procedura esecutiva o cautelare;
2. La richiesta dovrà contenere anche le prove dei motivi di nullità di cui si sostiene l’esistenza;
3. Equitalia invia la richiesta all’ente creditore della pretesa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
4. L’ente creditore dovrà comunicare, entro 60 giorni, sia al contribuente che ad Equitalia (con raccomandata a.r. o con PEC), se intende accogliere l’istanza o rigettarla. Nel primo caso invierà un provvedimento di sgravio; nel secondo caso, inviterà Equitalia a proseguire nella procedura esecutiva;
5. Se l’ente creditore non dà risposta entro 220 giorni, il suo silenzio si considera “assenso”. Pertanto l’istanza si considera accolta e la cartella automaticamente annullata.

(articolo del 3 gennaio 2013 di www.laleggepertutti.it)

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