giovedì 3 gennaio 2013

Novità per le cartelle Esattoriali Equitalia: annullamenti e pignoramenti

La legge di stabilità 2013 [1] ha dettato una serie di novità interessanti in materia di cartelle esattoriali inviate da Equitalia o altro agente della riscossione.

Vengono innanzitutto annullate tutte le cartelle per importi fino a € 2.000,00 (comprensivo di capitalie, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni) iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 1999, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità.

Per importi fino a € 1.000,00 non si può procedere ad azioni esecutive o cautelari prima di 120 giorni dall’invio dell’avviso col dettaglio del ruolo.

Cartelle pazze
Entro 90 giorni dal ricevimento della cartella esattoria palesemente nulla, il contribuente può inviare una richiesta di revisione all’Agente di riscossione; se quest’ultimo non risponde entro 220 giorni, la cartella si considera automaticamente annullata (per questo argomento confronta meglio Come difendersi dalle cartelle Equitalia nulle o prescritte: silenzio assenso)

Comitato di indirizzo e verifica
È stato istituito il Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione coattiva mediante ruolo [2]. Il suo ruolo sarà quello di controllare l’attività di Equitalia e indirizzarne l’attività secondo criteri di maggiore efficienza.

[1] Testo approvato con legge n. 228 del 24.12.2012.
[2] Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell’economia e delle finanze, uno all’Agenzia delle entrate, uno all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.
Il Comitato elabora annualmente criteri:
a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell’economicità della stessa azione;
b) di controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

(articolo del 3gennaio2013 di www.laleggepertutti.it)

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