mercoledì 16 gennaio 2013

Comunicazione dati del conducente: non obbligatoria dopo 90 giorni dalla multa

guida73.jpgCome a tutti noto, quando viene notificata una contravvenzione al proprietario del mezzo, questi ha l’obbligo, entro 60 giorni, di comunicare alla autorità pubblica il nome dell’effettivo conducente del mezzo al momento dell’illecito: ciò affinché si possa procedere alla decurtazione dei punti dalla patente [1] in capo a chi ha concretamente commesso l’infrazione.
La violazione di tale obbligo, peraltro, è sanzionata con multe abbastanza salate (da 369 euro a 1.075 euro).

Dall’altro lato, però, l’amministrazione ha l’obbligo [2] di notificare la multa – quando non sia stata possibile la contestazione immediata – entro 90 giorni dall’illecito. La comunicazione tardiva rende nulla la sanzione.

Con una sentenza dello scorso anno, la Cassazione [3] ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia omesso di notificare la multa nel suddetto termine di 90 giorni, il proprietario del mezzo non è più vincolato a inviare la comunicazione circa l’effettivo conducente: e ciò vale anche se il proprietario stesso non ha inteso proporre opposizione al primo verbale (egli però resta obbligato a impugnare il secondo verbale: quello con la contestazione della mancata comunicazione degli estremi del conducente).

La ragione di tale sentenza – spiega la Suprema Corte – risiede nel fatto che lo sforzo mnemonico di ricordare chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’illecito può essere imposto al titolare del mezzo medesimo solo entro ragionevoli tempi (appunto, 90 giorni). Pertanto, l’obbligo del proprietario della comunicazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione può scattare solo se c’è stata la notifica tempestiva di tale verbale.


In pratica
L’automobilista deve stare molto attento. Infatti la comunicazione dei dati del conducente deve essere effettuata entro 60 giorni. Dopo tale termine scatta la sanzione. Al contrario, la multa può essere inviata entro 90 giorni: termine più lungo di 30 giorni rispetto al precedente obbligo.
Pertanto, attendere i 60 giorni nell’effettuare la comunicazione e poi desistere solo perché non si è ricevuta la contravvenzione può esporre a un grave rischio: quello di vedersi notificare la multa nei residui 30 giorni in cui l’amministrazione ha tale possibilità.

La conseguenza è che la sentenza della Cassazione è pressoché priva di utilità pratica. Sarebbe infatti irragionevole non inviare la comunicazione dei dati del conducente nei 60 giorni solo perché, in tale termine, non si è ancora ricevuta la multa e così rischiare di pagare fino a mille euro qualora, nei successivi 30 giorni, invece si riceva detta notifica.


[1] Art. 126 bis codice della str.
[2] Art. 201, comma 1, codice della str.
[3] Cass. sent. n. 11185 del 20.05.2011.
 
(articolo del 14 gennaio 2013 di www.laleggepertutti.it)

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