domenica 27 gennaio 2013

Ostacoli sulla strada: non sempre il Comune risarcisce l’incidente

La responsabilità del Comune per le cose in sua custodia sussiste solo quando il danno alle persone, a seguito di incidente stradale o altra insidia, sia derivato direttamente da esse [1]. Se invece l’incidente è derivato dalla condotta negligente del danneggiato la responsabilità dell’ente pubblico è esclusa.

Lo ha ribadito una recente sentenza della Corte di Cassazione [2] decidendo il caso di un automobilista schiantatosi contro uno spartitraffico non segnalato dall’apposita colonna luminosa, ma solo dalla striscia bianca continua. Secondo i giudici, il Comune, chiamato in giudizio dagli eredi dell’automobilista, non era tenuto al risarcimento poiché l’incidente era stato causato non dalla mancanza di segnaletica luminosa, bensì dalla negligenza del conducente che, se avesse proceduto a velocità moderata e fosse stato più attento, avrebbe visto lo spartitraffico.

In pratica
L’automobilista che subisce un incidente può chiedere il risarcimento dei danni al Comune solo qualora il sinistro sia dipeso unicamente dall’ostacolo non segnalato presente sulla strada.


[1] Si richiede, cioè, la sussistenza del nesso causale tra il danno e le cose in custodia (per es. incidente causato da ostacoli non segnalati, da alberi non potati, da segnaletica poco visibile ecc.).

[2] Cass. sent. n. 20554/2012.
 
(articolo dell'Avv.to MARIA MONTELEONE pubblicato su www.laleggepertutti.it)

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