giovedì 10 gennaio 2013

Congedi parentali dopo la riforma Fornero: riposo obbligatorio, voucher per asili nidi e babysitter

La vecchia disciplina
Lo Stato italiano ha sempre riconosciuto la possibilità ai genitori di usufruire dei congedi parentali nei primi otto anni di età del bambino, consentendo di assentarsi dal lavoro:
- alla madre: per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;
- al padre: per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;
- al genitore solo (padre o madre) lavoratore dipendente: per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

La nuova disciplina
La nuova disciplina “Fornero” si applica ai figli nati dopo il 13.01.2013. Essa, in buona sostanza, ha concesso al padre permessi di uno o due giorni continuativi da scalare sul periodo di maternità; alle madri invece ha dato sostegni economici per sei mesi. Vediamoli nel dettaglio.

Papà: congedo obbligatorio
Per i padri, è stato previsto l’obbligo di un giorno di riposo per la nascita del figlio (cosiddetto congedo obbligatorio), da utilizzare entro i primi cinque mesi di vita di quest’ultimo. Esso vale anche nel caso di adozione o affido.
Il congedo obbligatorio può essere utilizzato anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta a quest’ultimo.
Per tali giorni di astensione viene riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, che sarà corrisposta dall’Inps.

Papà: congedo facoltativo
Sempre entro i primi cinque mesi di vita del bambino, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di astenersi per ulteriori due giorni anche continuativi (cosiddetto congedo facoltativo), previo accordo con la madre per il periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Tale fruizione è “alternativa” ai permessi della madre: infatti, per goderne, è necessario che la lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Di conseguenza, il termine finale del congedo post-partum della madre sarà anticipato per tanti giorni quanti sono quelli fruiti dal padre.
Anche per tali giorni di astensione vi è un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione corrisposta dall’Inps.
Per poter usufruire del beneficio, il padre lavoratore dovrà fornire, al datore di lavoro, preventiva comunicazione (almeno 15 giorni prima) in forma scritta, indicando i giorni prescelti per l’astensione.

Mamme: benefici economici
A favore delle lavoratrici madri è stato previsto un sostegno economico. In particolare esse potranno ottenere, al posto del congedo parentale, un contributo economico da spendere per un servizio di baby-sitting o per asilo nido pubblici o privati accreditati.
Aderendo alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o a un asilo privato accreditato, non sarà necessario neanche il riconoscimento di un voucher.
In tali casi l’Inps verserà, in favore della struttura, per l’attività da quest’ultima prestata, la somma di 300,00 euro.

Al contrario, qualora la mamma scelga le classiche babysitter potrà ottenere dei buoni lavoro.

La durata massima del sostegno a carico dell’Inps è di sei mesi.

Nessun commento:

Posta un commento