lunedì 21 gennaio 2013

Interessi di mora: come si calcolano dopo la riforma

Il tasso di interessi moratori si applica nel caso di ritardo nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. Esso si applica sommando il tasso di riferimento (stabilito dal Ministero dell’Economia) alla cosiddetta maggiorazione (che è dell’8%) [1].

Sino al 31 dicembre, il tasso di riferimento è stato dell’1%, ragion per cui gli interessi moratori erano pari al 9% (1% + 8%).

Ieri invece il Ministero dell’Economica [2] ha ridotto il tasso di riferimento di un quarto di punto percentuale, portando allo 0,75%. In virtù di ciò, il nuovo tasso degli interessi di mora scende all’8,75%.

Il nuovo saggio varrà per i prossimi sei mesi: ossia dal primo gennaio al 30 giugno 2013. Dopo verrà nuovamente aggiornato dal Ministero.

Per via delle recenti modifiche legislative [1], bisogna distinguere tra:
- interessi moratori: sono liberamente calcolati dalle parti;
- interessi legali di mora: quelli che scattano automaticamente, a un tasso pari a quello di riferimento, maggiorato di otto punti percentuali, per come sopra spiegato.


In pratica
Sino al 30 giugno 2013, se in un pagamento scatta la mora legale bisogna corrispondere al proprio creditore un tasso di interesse pari all’8,75%.

[1] La disciplina di riferimento è la Dirett. 2012/7/Ue che ha trovato applicazione in Italia proprio dal primo gennaio 2013, con le modificazioni al D.lgs. 231/02.
[2] Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013.
 

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