domenica 27 gennaio 2013

Nullo l’avviso di accertamento se non indica l’aliquota applicata

La Cassazione è tornata su un tema assai caldo: quello della trasparenza degli atti amministrativi e, in particolare, quelli del fisco. In una recente sentenza [1], infatti, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento che non riporti l’aliquota applicata viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni [2]. L’omissione di tale indicazione determina la nullità dell’atto.
Non è sufficiente neanche la semplice indicazione della sola aliquota minima e massima applicabile.

La Suprema Corte ritiene infatti che il contribuente debba essere posto in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito senza dover ricorrere all’ausilio di un esperto.
 
In pratica
Se l’avviso di accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate non indica la specifica aliquota applicata su ciascun importo imponibile il contribuente può ricorrere alla Commissione Tributaria competente per chiedere l’annullamento dell’atto. Prima di ciò dovrà comunque esperire la mediazione obbligatoria.
Il contribuente potrebbe, in via alternativa e preventiva al ricorso, scegliere di presentare una richiesta in autotutela, con un’apposita istanza inviata all’Agenzia delle Entrate. L’autotutela, tuttavia, non sospende l’atto e neanche i termini per proporre ricorso in via giudiziaria. Pertanto, è sempre bene evitare che detti termini scadano in attesa di una risposta dell’Amministrazione, che potrebbe poi essere anche negativa.
[1] Cass. sent. n. 1645/2013 del 24.01.2013. Cfr. anche Cass. sent. n. 15381/2008; Cass. sent. n. 4187/2009.
[2] Ai sensi dell’art. 42 del DPR 29.09.1973 n. 600.
 

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