martedì 22 gennaio 2013

Contratti luce e telefono mai richiesti: come recedere

Il Codice del Consumo [1] vieta, per come è ovvio che sia, la fornitura di servizi non richiesti.
Qualora l’utente si veda recapitare una fattura per un contratto non richiesto, dovrà contestare per iscritto (si consiglia la raccomandata a.r.) la fattura al gestore, inviando il reclamo anche all’Antitrust (o, nel caso di contratti telefonici, all’Autorità garante per le comunicazioni).

Le offerte a distanza, anche via cavo con operatore, sono vietate [2] se non sono state preventivamente autorizzate dal consumatore. In questi casi, dunque, il cittadino non dovrà preoccuparsi delle eventuali richieste di pagamento che gli pervengano, se avrà effettuato la contestazione immediatamente.

Ma se anche, perché raggirato o distratto, dinanzi a una insistente proposta commerciale il consumatore si sia lasciato scappare il fatidico “si”, egli può sempre tornare sui propri passi.

Innanzitutto, l’azienda erogatrice del servizio deve comunque informarlo sulle condizioni contrattuali ed economiche dell’offerta, sulla qualità e natura del proponente e soprattutto sull’esistenza del diritto di recesso. Queste informazioni devono essere fornite al consumatore anche per iscritto e, soprattutto, prima che il servizio venga attivato. Tale adempimento invece non viene quasi mai rispettato e, per colpa della “fretta” dei gestori, l’informativa sulle condizioni contrattuali viene spesso ricevuta dall’utente diverso tempo dopo che il servizio è stato attivato. Anche questa prassi è illegittima e può essere contestata, con il recesso dal servizio medesimo.

Ricevuta la comunicazione scritta, il consumatore ha comunque sempre dieci giorni per ripensarci e annullare il contratto (cosiddetto diritto di recesso), inviando una raccomandata a.r. In tal caso egli non dovrà pagare alcuna fattura.

Se invece il consumatore non ha mai ricevuto le informazioni scritte da parte dell’azienda (ivi compresa l’informativa sul diritto di recesso), egli ha 90 giorni di tempo per ripensarci, che decorrono dalla data di attivazione del servizio.

[1] Art. 57, Cod. Cons.
[2] Art. 58, Cod. Cons.
 

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