venerdì 11 gennaio 2013

IMU: detrazioni, regole per anziani, divorziati e italiani all’estero

Con la nuova legge [1] sulI’IMU si è creata, tra i contribuenti tenuti al versamento, un po’ di confusione, specie per quanto riguarda il regime delle detrazioni e le regole per anziani e divorziati. Cerchiamo di rispondere alle principali domande che ci vengono poste.

Se un anziano è residente in una casa di cura, deve pagare l’IMU sulla casa di proprietà come se fosse seconda casa, anche se quest’ultima è disabitata?
No! La nuova legge (senza modificare il previgente sistema previsto con l’IMU) stabilisce che i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Il che significa che è facoltà del Comune applicare sulla abitazione di proprietà del contribuente ricoverato definitivamente in case di cura, la percentuale pari a quella dell’abitazione principale, non considerandola quindi come “seconda casa”.

Condizione necessaria però per usufruire della aliquota ridotta è che la proprietà - quindi la casa - non risulti data in locazione.

Come faccio a sapere se la casa di proprietà del mio genitore ricoverato va considerata abitazione principale e se quindi potrà usufruire della riduzione dell’aliquota?
Per ciò che riguarda le agevolazioni previste per gli anziani e i disabili che siano residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è bene sottolineare che nulla è cambiato rispetto all’ICI, e che rimangono valide le vecchie regole. Quindi continua ad essere attribuita al Comune la facoltà di considerare abitazione principale l’immobile posseduto dagli anziani a titolo di proprietà seppur essi siano residenti in istituti di ricovero. Nel caso in cui non si conoscano le regole applicate dal Comune, si potrebbe fare un istanza al Comune, ufficio IMU, per avere dei chiarimenti in merito

Mio padre ha la residenza in istituto di ricovero, ma ha già pagato l’IMU sulla proprietà considerandola seconda casa. Può chiedere un rimborso?
Si! La domanda di rimborso va fatta direttamente al Comune (confronta la sezione “Formule” di questo portale). Si ha tempo fino a cinque anni per chiedere il rimborso dell’imposta versata ma non dovuta. Il Comune dovrà provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza [2].

Quali sono le regole per i cittadini italiani che vivono all’estero?
Sono valide le stesse regole dei contribuenti residenti in istituti di ricovero, purché sussistano le medesime condizioni, ciò che l’abitazione non risulti locata.

In tali casi, si può usufruire anche delle detrazioni per la casa principale e le maggiorazioni sulle detrazioni per i figli a carico?
Si! Si ricorda che la detrazione base è pari a 200,00€ (che può essere aumentata a discrezione di ogni comune) e a questa detrazione può essere aggiunta una maggiorazione (ovvero un’ulteriore detrazione) di 50,00€ per ogni figlio convivente che abbia meno di 26 anni. La maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano nell’immobile oggetto della disposizione di favore, indipendentemente se sia a carico o meno del genitore. Quindi dall’imposta IMU lorda andranno sottratte sia la detrazioni che la maggiorazioni (cioè un’ulteriore detrazione) spettante per ogni figlio residente (anche se non è a carico del genitore)ottenendo, alla fine del calcolo l’IMU netta da pagare.

Sono proprietario di un secondo immobile affittato a canone concordato; quale aliquota devo pagare?Anche in questo caso il Comune ha la facoltà di far pagare al proprietario dell’immobile locato a canone concordato l’aliquota ridotta ed equiparata alla prima casa.

Sono proprietario di un fabbricato colpito dal sisma e non ancora agibile nell’Aquila; devono pagare l’IMU?
No! La nuova legge [3], modificando la vecchia disciplina [5], ha stabilito che i fabbricati colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Aquila ed altri Comuni abruzzesi, che siano stati distrutti o che siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. Questi fabbricati sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale (IMU) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi.

Io sono divorziato e vorrei capire se è cambiato qualcosa per ciò che riguarda i divorziati.
 L’IMU è un’imposta che deve essere pagata da chi possiede l’immobile a titolo di proprietà, uso, usufrutto e abitazione. Un diritto reale che sorge per legge è quello di abitazione. Seguendo il diritto reale di abitazione, soggetto passivo dell’IMU della casa coniugale che sarà tenuto a pagare, sarà il coniuge che, all’atto dello scioglimento del vincolo matrimoniale, risulterà assegnatario della casa coniugale (appartamento). Quindi la novità importante della nuova legge è che il diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva.
Se dal modello 730 del 2012 risultano dei crediti, possono andare in compensazione?
Si! Il contribuente può scegliere di utilizzare l’eventuale credito che risulti dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l’IMU dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel modello F-24. Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente dovrà comunque compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.
 

[1] D.L. n. 16 del 2012.
[2] Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell’Economia e Delle Finanze del 13 dicembre 2012.
[3] Art. 4, comma 5-octies, del D. L. n. 16 del 2012.
[4] All’art. 6 del D. L. 28 aprile 2009, n. 39.
[5] Comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012.
[6] All’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D. L. n. 201 del 2011.
[7] Art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012.
 

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com oppure telefonare a 3491996463
 







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