domenica 27 gennaio 2013

Assegno non pagato: anche se non protestato legittima l’esecuzione

L’assegno bancario è un titolo esecutivo e tale resta, per sei mesi dalla data della sua emissione. Ciò vale – ricorda il Tribunale di Catania [1] – anche se esso non è stato protestato. La legge infatti riconosce all’assegno tale efficacia, sia con riferimento al capitale in esso indicato sia con riferimento agli accessori, a prescindere dalla attestazione del mancato pagamento effettuata dal notaio.

 Il protesto [2] serve solo per avvalersi dell’azione di regresso nei confronti dei precedenti obbligati, in caso di girata del titolo. In quest’ultimo caso, il protesto del notaio diventa necessario per agire in regresso nei confronti dei giranti [3].

In pratica
Il portatore di un assegno può sempre agire contro il traente e ottenere il pignoramento anche se l’assegno bancario insoluto non sia stato presentato tempestivamente in banca per il pagamento o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equipollente.



[1] Trib. Catania, sent. del 2.01.2013.

[2] Il mancato pagamento dell’assegno all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare.

[3] Art. 45 R.d. 1736/1933.
 

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