martedì 8 gennaio 2013

TIA 1: al via rimborsi per l’IVA versata dai cittadini e non dovuta

Partono i rimborsi per l’IVA illegittimamente richiesta ai cittadini e da questi versata al gestore per la raccolta dei rifiuti con la TIA 1, l’imposta sui rifiuti: l’affidataria del servizio ora dovrà restituire ai contribuenti gli esborsi per un’imposta che non era dovuta.

Per molti anni, sulla TIA (imposta sull’igiene ambientale o anche detta imposta sui rifiuti) è stata applicata l’IVA al 10%. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha poi stabilito [1] che è illegittimo applicare un’imposta su un’altra imposta; i giudici, pertanto, hanno riconosciuto il diritto dei cittadini al rimborso dell’IVA in precedenza versata.

Così, su ricorso di Federconsumatori, il Giudice di pace di Trento [2] ha da poco riconosciuto un rimborso di ben 900 euro agli utenti che hanno fatto ricorso per ottenere i rimborsi degli ultimi 10 anni di versamenti (ossia dal 2002: termine oltre il quale la richiesta sarebbe stata altrimenti prescritta).

Il giudice di pace ha sposato integralmente l’orientamento della Corte Costituzionale: pure la tariffa di igiene ambientale costituisce, infatti, un tributo e non si può dunque applicarle il 10% a titolo di IVA, come hanno sempre fatto i gestori del servizio di raccolta della spazzatura. E ciò a prescindere dal fatto che l’azienda condannata alla restituzione operi come società commerciale affidataria del servizio e non nella veste di azienda comunale o partecipata dall’ente locale. Infatti, la natura pubblica o privata dell’affidataria del servizio non fa venire meno la natura di “pubblici servizi” all’attività da essa prestata e quindi la natura di tributo alla TIA.

[1] C. Cost. sent. n. 638/12.
[2] GdP Andreina Deretta Zanfei, sent. n. 638/12 pubblicata il 22.12.2012.
 

Nessun commento:

Posta un commento