domenica 27 gennaio 2013

Strisce blu dilagano: parcheggi solo a pagamento e multe illegittime

Città invase dalle strisce blu: gli spazi di sosta a pagamento dilagano ormai ovunque.

Gli interessi di cassa dei Comuni vengono pretermessi al rispetto del codice della strada [1] che, invece, impone all’amministrazione di predisporre, nell’immediata vicinanza delle strisce blu, anche aree di parcheggio gratuite, senza dispositivi di controllo della durata della sosta. In difetto di tale adempimento tutte le multe elevate per mancato pagamento del ticket sono nulle.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già chiarito questo aspetto, ma gli Enti locali fingono di non sentire [2]. La regola appena descritta patisce, invero, una serie di eccezioni (aree pedonali, ztl e zone di “particolare rilevanza urbanistica”); ma una recente indagine fotografica condotta da “Quattroruote” dimostra come anche le aree periferiche di molte città siano state furbescamente invase dalle strisce blu. Il che si riversa in un insormontabile svantaggio per chi, durante il giorno, vorrebbe lasciare l’auto fuori dal centro e proseguire coi mezzi pubblici.

Situazioni paradossali si registrano, per esempio, a Roma, dove gli stessi spazi sono gratuiti per i motocicli e invece a pagamento per le auto (v. foto); o a Milano, dove uno spazio blu viene ritagliato proprio in coincidenza con un’area definita “a rischio esplosione”.

Possibile che il rispetto della legge venga invocato solo quando, dal lato passivo, c’è il cittadino? Non si critichi, allora, il povero e tartassato italiano quando, nel suo immaginario, lo Stato è dipinto come un antagonista e non un alter ego, uno specchio del popolo.

In pratica
Chi riceve una multa per mancato pagamento del ticket sulle strisce blu può ottenere, dal Giudice di Pace, l’annullamento della contravvenzione se, nelle immediate vicinanze, il Comune non ha adibito anche aree di sosta gratuita (strisce bianche). Ciò però non vale nelle aree pedonali, nelle ztl e nelle zone di particolare rilevanza urbanistica.



[1] Art. 7, comma 8., cod. str.
[2] Cass. S.U. sent. n. 116 del 9.01.2007. Da ultimo, cfr. anche Trib. Roma, sen. n. 16885 del 7.09.2012

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