domenica 10 marzo 2013

Apertura di credito: illegittimo il recesso della banca repentino e ingiustificato

Sistema bancarioInteressante ordinanza quella emessa, qualche mese fa, dal Tribunale di Verona [1]. In presenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato (cosiddetto “affidamento”), la banca non può recedere in modo repentino e senza alcuna motivazione oggettiva. Un tale comportamento – così come sottolineato dal giudice – è contrario alla buona fede.
Dunque, il recesso deve considerarsi inefficace, almeno per il tempo ragionevolmente necessario al correntista per reperire i soldi necessari a coprire il debito. In altre parole, la banca che intende revocare l’affidamento non può obbligare il cliente a versare immediatamente la somma anticipatagli, ma deve dargli un congruo termine per poterla recuperare anche attraverso il ricorso a crediti alternativi presso il ceto bancario.
 
[1] Trib. Verona, ordinanza ex art. 700 del 24.12.2012, Est. Lanni

(www.laleggepertutti.it)

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