mercoledì 27 marzo 2013

Pignoramento del conto: come sbloccare il c/c in banca


Sempre più frequente nelle procedure esecutive e strumento prescelto dai creditori, al posto dei pignoramenti sui beni mobili o sugli immobili, è il cosiddetto pignoramento presso terzi [1] che, generalmente, viene effettuato sul conto corrente (il terzo, in questo caso, è la Banca).
Gli effetti sono particolarmente incisivi, in quanto si vincola, rendendo del tuttoindisponibile, l’intera somma risultante dal saldo attivo, fino al limite dell’importo del credito fatto valere dal creditore [2].

Tale indisponibilità è bilaterale: riguarda cioè sia il correntista (il quale non può più ritirare alcuna somma di denaro, né compiere alcuna operazione), sia la Banca (che non può più pagare a terzi gli assegni emessi dal proprio correntista, né dare esecuzione a bonifici, né dare più seguito al pagamento di eventuali domiciliazioni accese presso il conto stesso, ma soprattutto dovrà bloccare anche i pagamenti in entrata sul conto del debitore).

È evidente il pericolo che il correntista – non potendo accedere ai propri fondi – diventi, senza sua colpa, moroso nei confronti di altri creditori, i quali potrebbero pignorare altri suoi beni, se non addirittura lo stesso conto.

Se poi il correntista è anche un imprenditore, vi è il concreto pericolo che venga anche segnalato come un cattivo pagatore. Gli effetti a catena che da ciò possono derivare si possono ben immaginare, a cominciare dalla perdita di fiducia delle Banche che da sempre gli facevano credito.

Di conseguenza, diviene necessario e indispensabile, sia per il semplice cittadino che per l’imprenditore, giungere ad una rapida soluzione che sblocchi al più presto il conto.

La conversione del pignoramento
Un modo per riacquistare la disponibilità del proprio conto è la conversione del pignoramento [3].
Con questa procedura il correntista-debitore esecutato chiede al Giudice, nell’immediato, la liberazione del conto a fronte dell’osservanza di alcune condizioni previste dalla legge.

Con tale istanza, egli può chiedere di spostare il pignoramento dal conto a una somma di denaro che il debitore deposita e mette a disposizione del creditore, il cui importo è stabilito dal Giudice, comprensivo di capitale, interessi e spese.

Tale importo, anche a rate, deve confluire in un apposito libretto (intestato alla procedura esecutiva) tenuto e custodito dalla Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione.
Le somme così depositate saranno assegnate al creditore all’avvenuto pagamento dell’ultima rata, su ordine del Giudice disposto in un’apposita udienza.

Può passare anche molto tempo, per il creditore, affinché abbia la disponibilità dell’intera somma, a fronte tuttavia di un vantaggio immediato del debitore.

Tempi per presentare la domanda
La domanda di conversione del pignoramento va depositata prima che sia disposta dal Giudice l’assegnazione del saldo attivo pignorato in conto.
Per questo è necessario che, dalla data del pignoramento, il correntista non faccia passare troppo tempo, ma si attivi presto.

In tal modo, sono tutelati tutti i vari interessi (patrimoniali e non) del correntista, nonché l’unico interesse del creditore di recuperare il proprio credito.

Scrittura privata di transazione
Un secondo strumento (indiretto) per liberare il proprio conto corrente, praticabile se i rapporti tra debitore e creditore non sono troppo ostili, è la cosiddetta scrittura privata con una transazione [4] ossia un accordo bonario tra le parti.

Avviene che il debitore, sempre col primario fine di sboccare il proprio conto, ma in tempi più rapidi rispetto alla conversione, in genere tramite il proprio avvocato, si accorda col creditore, per un immediato parziale pagamento a questi.
La somma residua sarà pagata, in un numero di rate, liberamente concordate, con un importo inferiore rispetto a quello che si sarebbe stabilito in sede di conversione.

tempi per presentarla al Giudice, affinché questi, a fronte di un accordo già raggiunto, ordini l’immediata liberazione del conto, sono gli stessi della conversione.

Cosicché, le parti, nel giorno scelto dalle stesse, possono presentarsi al Giudice, chiedendo la ratifica dell’accordo (contenuto nella scrittura privata) unitamente alla sospensione (o all’estinzione) del pignoramento [5].

Se per il debitore non cambia nulla rispetto alla conversione, il creditore ha il vantaggio di avere direttamente una parte dell’importo, nonché le successive rate, in tempi molto più rapidi della conversione, in quanto non deve aspettare l’assegnazione delle somme al pagamento dell’ultima rata.

IN PRATICA

Il debitore il cui conto è stato pignorato può scegliere, in base alle circostanze, se avvalersi della procedura prevista dalla legge di conversione del pignoramento o tentare un accordo col creditore, che raggiunga in tempi più rapidi il medesimo fine.

[1] Artt. 543 – 554 cod. proc. civ.
[2] Cass. sent. n. 1688 del 23.03.2009.
[3] Art. 495 cod. proc. civ.
[4] Art. 2702 cod. proc. civ.
[5] Art. 624 bis cod. proc. civ.; art.629 cod. proc. civ.

(ARTICOLO DELLA DOTT.SSA STEFANIA SQUEO)

Nessun commento:

Posta un commento