domenica 17 marzo 2013

Autobus di linea: nasce il regolamento dei diritti dei passeggeri

Lo scorso 1° marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus [1].
 
Adesso, anche i passeggeri che viaggiano in autobus avranno la stessa tutela di coloro che viaggiano in aereo, in treno e in mare all’interno della Comunità europea [2]. Si vuol così garantire una tutela completa e uniforme a tutti i viaggiatori europei, qualunque mezzo essi scelgano per muoversi.
Ecco le garanzie che dovranno fornire gli Stati Membri della CE a chi viaggia in austobus.
Non discriminazione
In primo luogo, i viaggiatori in autobus hanno diritto a non essere discriminati in base alla cittadinanza con riferimento alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali.
Lo stesso vale per le persone disabili o a mobilità ridotta, le quali hanno anche diritto:
- a essere accompagnate da altro viaggiatore gratuitamente;
- a ricevere assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus;
- a ottenere la compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità.
Danni in caso di incidente
Il regolamento impone il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali.
Sull’ammontare degli importi, il legislatore europeo rinvia alle legislazioni nazionali, precisando però che l’importo massimo eventualmente previsto non può essere inferiore a € 220.000,00 per passeggero (decesso) e € 1.200,00 per bagaglio.
Inoltre, nel caso di incidente, il vettore deve prestare assistenza, garantendo cibo, indumenti, ed eventuale alloggio.
Cancellazione o ritardo
In tali casi, e qualora il ritardo sia superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, il vettore è tenuto a riconoscere al viaggiatore il rimborso del prezzo del biglietto e il ritorno gratuito o il reinstradamento verso la destinazione finale alle stesse condizioni.
Qualora il vettore non offra la scelta tra il reinstradamento e il rimborso del biglietto, il passeggero ha diritto al 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto stesso.
Informazioni
Ciascun passeggero ha il diritto di ricevere informazioni adeguate e accessibili prima e durante il viaggio, nonché informazioni a carattere generale sui propri diritti nelle stazioni di fermata e sulle postazioni internet.
Reclami
Il regolamento impone ai vettori di istituire un sistema per la gestione dei reclami a disposizione di tutti i passeggeri.
Inoltre, ciascuno Stato membro dovrà garantire l’istituzione di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e di imporre sanzioni.
Per una completa visione dei diritti dei viaggiatori in Europa, si può consultare il sito della Commissione Europea a questo indirizzo.
[1] Reg. CE n.181/2011
[2] Reg. CE n.26172004 per chi viaggia in aereo viaggiano in aereo; Reg. CE n.1371/2007 per chi viaggia in treno; Reg. CE n.1177/2010 per chi viaggia in nave.
 
( articolo di Andrea Borsani)

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