domenica 10 marzo 2013

Dichiarazione di successione: quando, chi e quanto

La dichiarazione di successione è un documento di natura fiscale a carico degli eredi del defunto e serve a informare l’Agenzia delle Entrate sull’ammontare e la composizione del patrimonio ereditario per calcolarvi e corrispondervi le relative imposte.
Entro 12 mesi dall’apertura della successione infatti si deve presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione il defunto ha avuto la sua ultima residenza. Se questi aveva residenza all’estero la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se non conosciuta invece la dichiarazione va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, 00144 Roma, via Canton n. 20. Quest’ultima si compila esclusivamente su apposito modulo reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell’Agenzia a pena di nullità della dichiarazione stessa.
La dichiarazione di successione ricomprende tutti i beni e i diritti di cui il defunto era titolare in vita. Vanno quindi inseriti eventuali beni immobili, azioni o quote di società, denaro e titoli depositati in banca, aziende agricole o commerciali, gioielli e preziosi di vario genere come mobili e quadri.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione rispettivamente
- Gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
- Gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
- Gli amministratori dell’eredità;
- I curatori delle eredità giacenti;
- I trustee
È comunque sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta da uno solo dei soggetti obbligati.
Soltanto dopo aver presentato la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate quest’ultima provvede a notificare agli eredi la liquidazione dell’imposta di successione che va saldata entro i 60 giorni successivi alla richiesta.
Il suddetto tributo è commisurato al grado di parentela degli eredi rispetto al defunto. Tuttavia il Fisco prevede considerevoli esoneri dal suo pagamento, detti in gergo tecnico “franchigie”. In particolare le aliquote sono:
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori, nonni, figli, nipoti ecc.) per i patrimoni di valore superiore a Euro 1.000.000;
- 6% per i fratelli e le sorelle per i patrimoni di valore superiore a Euro 100.000;
- 6% per i parenti in linea collaterale fino al 4° grado (zii, cugini ecc.) e gli affini sino al 3° grado (suoceri, generi, nuore, ecc.). In questo caso non è prevista alcuna franchigia;
- 8% per tutti gli altri soggetti. Anche in questo caso non è prevista franchigia.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta di successione tutti gli eredi in solido tra loro. Ciò significa che il Fisco può agire per la riscossione dell’intero anche nei confronti di un erede soltanto il quale successivamente potrà rivalersi sugli altri in proporzione alle loro quote di eredità.
Se invece nell’eredità sono compresi anche beni immobili gli eredi sono altresì tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali nella misura rispettivamente del 2% e dell’1% del valore catastale rivalutato secondo appositi coefficienti. La misura di queste due imposte sarà determinata in misura fissa (Euro 168 ciascuna) qualora uno o più eredi possano godere dei benefici prima casa. Oltre a queste imposte sono dovute inoltre anche l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria nonché i tributi speciali per ogni trascrizione presso i Registri Immobiliari.
Infine, una volta presentata la dichiarazione presso l’Agenzia delle Entrate e sempre che vi siano beni immobili, ci sono trenta giorni di tempo per effettuare la voltura nel competente Catasto Fabbricati e/o Terreni.
Attenzione! Diversamente dall’imposta di successione, quelle ipotecarie e catastali, l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali si pagano in autoliquidazione, ossia prima della presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello F23 reperibile presso Banche e Uffici Postali nonché sul sito internet dell’Agenzia.
La dichiarazione di successione deve essere sempre presentata all’Agenzia delle Entrate a prescindere dalla composizione del patrimonio ereditario tranne quando ricorrono tutte e due le seguenti circostanze:
- se gli eredi sono il coniuge e i parenti in linea retta del defunto (nonni, genitori, figli, nipoti, ecc.);
- l’attivo ereditario ha un valore non superiore a Euro 25.823 e non vi sono immobili o diritti reali immobiliari.

In pratica

La sanzione per omessa dichiarazione di successione senza imposta varia da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.032; laddove invece fosse dovuta anche l’imposta la sanzione risulterebbe essere variabile dal 120% al 240% dell’imposta.
Nell’ipotesi si potrà regolarizzare il versamento della sanzione, entro un anno dall’omissione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso [1], riducendo in tal modo ad un decimo del minimo la sanzione dovuta (ossia ad Euro 25,80).
 
[1] Art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

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