domenica 10 marzo 2013

SCUOLA PUBBLICA: CONTRIBUTO VOLONTARIO SPACCIATO PER OBBLIGATORIO

 
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Nonostante il Ministero dell’Istruzione abbia ricordato che il contributo scolastico è volontario e facoltativo, diverse scuole continuano a spacciarlo per obbligatorio e a pretenderlo dalle famiglie.

Spesso le scuole chiedono alle famiglie degli iscritti un “contributo scolastico”. Dovrebbe essere volontario e facoltativo, invece gli Istituti fanno credere che sia obbligatorio. Nasce per finanziare l’offerta didattica [1], ma in realtà è impiegato per sostenere spese ordinarie (manutenzione, pulizie, remunerazione supplenze, ecc.).

È necessario fare chiarezza e sgomberare il campo da un grosso equivoco: il contributo scolastico è volontario [2] ed è diverso dalle tasse scolastiche erariali [3]. Solo queste ultime sono obbligatorie e vanno versate all’Agenzia delle Entrate. Il primo, invece, va pagato direttamente all’Istituto dove l’alunno è iscritto, ma non è obbligatorio.

Nonostante, di recente, il Ministero abbia ribadito che i contributi scolastici sono volontari e facoltativi, nelle scuole italiane si è diffusa tutt’altra prassi: essi vengono letteralmente imposti, addirittura subordinando a tale pagamento l’iscrizione all’anno scolastico o addirittura la promozione o la consegna della pagella.

Alcune scuole, si sono spinte ben oltre, inviando lettere di diffide di pagamento alle famiglie degli studenti, con cui hanno persino minacciato il recupero coattivo delle somme dovute mediante pignoramento.

Gli importi variano da 50 a 300 euro all’anno e vengono fissati in egual misura per tutti gli alunni. Quest’ultimo aspetto, per come è ovvio, costituisce un ulteriore profilo di illegittimità ed incostituzionalità: non vi è, infatti, alcuna differenziazione del contributo in base al reddito delle famiglie (in barba al principio costituzionale della capacità contributiva [4]).

È evidente, dunque, che così facendo la scuola pubblica diventa a pagamento.

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità [5], non è infatti consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie per l’espletamento delle attività connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta formativa possono essere versati dalle famiglie esclusivamente in modo volontario. Non garantire l’istruzione pubblica in modo gratuito significa negare il diritto allo studio

[1] L. n. 40/2007, “legge Bersani”.
[2] Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20.03.2012.
[3] T. U. (d.lgs. 297/1994), art. 200, “Tasse scolastiche e casi di dispensa”.
[4] Art. 53 Cost.
[5] L. 296/2006 (Finanziaria 2007).

(www.laleggepertutti.it - articolo dell'avv.to GALLO Elisa)

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