domenica 10 marzo 2013

Approfittare di una persona depressa è circonvenzione di incapace

Una persona triste, depressa, con parole sul suo petto lettura fallimento, respinto, negato, peggiore, perdente, colori attenuati, sconfitto e altri termini che rappresentano i suoi sforzi soccombenti Archivio Fotografico - 10801935Abusare dello stato di debolezza psichica di una persona è illecito penale: la circonvenzione di incapace, infatti, scatta tutte le volte in cui si tende a influire sulla volontà di una persona con una patologia clinica accertata che ne riduce la capacità di intende e volere.
Una recente sentenza della Cassazione [1], tuttavia, ha notevolmente ampliato i confini di questo illecito. La Corte ha infatti chiarito che non è necessario che l’incapacità della vittima sia clinicamente e legalmente accertata. È sufficiente, per incorrere nel rischio di un procedimento penale, approfittarsi di uno stato di depressione altrui, tale da far mancare capacità critica. Non serve quindi una vera e propria infermità psichica, ma basta anche una più lieve deficienza psichica o una alterazione dello stato psicologico, come può essere quello di un disagio esistenziale dettato dalle sofferenze della vita (così, per esempio, la solitudine, lo stress o la depressione).
Nel caso di specie, la vittima aveva una profonda fragilità emotiva, dettata dalla scomparsa del figlio e dalla recente separazione col marito; i due imputati avevano sfruttato questa condizione di soggezione psicologica e di stato di bisogno per impartire, alla donna degli ordini di vario genere.
 
[1] Cass. sent. n. 9249 del 27.02.2013.

(www.laleggepertutti.it)

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