sabato 2 marzo 2013

Bolletta luce: no distacco se non c’è avviso con raccomandata entro 15 giorni

Maggiore certezza per i consumatori: con una recentissima delibera [1], l’Authority Garante per luce e gas ha imposto che, a partire dal primo maggio 2013, non si potrà più procedere al distacco della luce o del gas nei confronti del consumatore moroso se non a questi non viene prima recapitata una raccomandata a.r. con la diffida a pagare l’insoluto. Questo per garantire gli utenti in tutti quei casi in cui, per disguidi postali, la bolletta non venga recapitata dal servizio postale o venga smarrita nella cassetta della posta o lo stesso utente si dimentichi di pagare.
 
In questo modo, la raccomandata darà maggior certezza al consumatore, mettendolo di fronte alla piena e perfetta conoscenza della propria morosità.
Attenzione però: i tempi per il pagamento sono molto stretti: il versamento dovrà infatti avvenire entro 15 giorni dalla spedizione della raccomandata (20 giorni, invece, se il gestore del servizio non riesce a dare prova della data di invio della raccomandata).
Altra importante novità è che, sempre dal primo maggio, in caso di importi anomali in bolletta, il gestore, prima di sospendere il servizio, dovrà dare risposta scritta alle contestazioni sollevate dall’utente.
Se il gestore non rispetterà queste regole dovrà erogare, all’utente, un rimborso in bolletta.
Il rimborso è di
- 30 euro se la fornitura sia stata sospesa per morosità senza l’invio della raccomandata a.r.
- 20 euro se, pur inviata la raccomandata di diffida, il fornitore non ha rispettato le tempistiche sopra descritte.
[1] Delibera dell’Autorità dell’energia e del gas del 21.02.2013 n. 67/2013/R.

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