giovedì 14 marzo 2013

Il contributo scolastico è volontario: il Ministero dell’Istruzione minaccia sanzioni alle scuole


La scuola pubblica è gratuita. Questo principio così lineare non sembra essere facilmente recepibile, se è vero che diversi dirigenti scolastici lo disattendono imponendo alle famiglie di versare un contributo che in realtà è volontario. E per essere più convincenti, le scuole minacciano cosa potrebbe accadere in caso di mancato pagamento: rifiuto della domanda di iscrizione, mancata consegna della pagella, perdita dell’anno scolastico.

Nei giorni scorsi, anche in seguito ad un servizio della trasmissione televisiva  “Le Iene”, ilMinistero della Pubblica Istruzione ha ribadito in una nota [1] che il contributo scolastico è volontario e la prassi di alcune scuole di pretenderlo all’atto dell’iscrizione è del tutto illegittima.
A nulla vale il fatto che sia stato il consiglio d’istituto a deliberare l’obbligatorietà di tale pagamento, poiché gli organi scolastici non hanno un reale potere impositivo [2] e, più in generale, non sono in grado di sopravanzare, con le proprie decisioni, una direttiva del Ministero.

L’iscrizione e la frequenza del corso di studi rappresentano prestazioni essenziali che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire al fine di assicurare agli alunni l’effettivo esercizio del diritto allo studio.
Qualunque somma ulteriore rispetto alle tasse erariali può essere chiesta dalle scuole solo sotto forma di contributo volontario. Ogni discriminazione a danno degli studenti le cui famiglie non hanno versato il contributo (mancata iscrizione, bocciatura, mancata consegna della pagella, isolamento) è del tutto illegittima e rappresenta una grave lesione del diritto allo studio.

Nella nota, il Ministero chiede ai dirigenti scolastici di evitare qualsiasi azione volta a esigere il versamento di contributi la cui natura è assolutamente volontaria, pena l’erogazione di sanzioni disciplinari.

Il Miur, stante la gravità della situazione, ha inoltre chiesto alla direzione generale del bilancio di operare specifici controlli in merito alle modalità di richiesta, gestione e rendicontazione dei contributi delle famiglie.

Non è la prima volta che il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a simili precisazioni: circa un anno fa aveva già emanato una circolare dello stesso tenore e con il medesimo contenuto [3], senza tuttavia riuscire a spezzare questo malcostume, rivelatosi più diffuso del previsto.
[1] Protocollo n. 0000593 del 7.03.2013.
[2] L’art. 23 Cost. stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
[3] Protocollo n. 0000312 del 20.03.2012.

(www.laleggepertutti.it)

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