domenica 10 marzo 2013

Riscaldamento, manutenzione con Iva al 10%: scattano i rimborsi

Con una risoluzione diramata ieri [1], l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la revisione ordinaria e i consueti controlli sugli impianti termici si applica l’Iva agevolata al 10% se l’edificio è “a prevalente destinazione abitativa”.
L’imposta agevolata vale tanto se a chiedere l’intervento di manutenzione ordinaria è un condomìnio, tanto se a chiederlo è un privato condòmino.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, trattandosi di opere di manutenzione ordinaria, non si applica una diversa aliquota Iva al condominio e al privato. Per entrambi è possibile l’Iva al 10%, non essendovi alcuna differenza – per la legge italiana – tra la caldaia condominiale e l’impianto termico privato [2].
Chi ha pagato con l’Iva al 21% può chiederne il rimborso all’impresa, rilasciando un’attestazione.
L’impresa, a sua volta, può presentare alle Entrate richiesta di rimborso dell’Iva addebitata agli utenti.
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Articolo di Sa.Fo., Il Sole 24 Ore, pag. 16
[1] Risoluzione n. 15/E del 04.03.2013.
[2] La norma di riferimento è l’art. 3 del Dpr 380/2001 che sottolinea che le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, obbligatorie per legge, rientrano tra le prestazioni agevolate previste da quest’ultima norma. Si tratta delle opere di manutenzione ordinaria, cioè necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

(www.laleggepertutti.it)

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