domenica 10 marzo 2013

Sconto sulle sanzioni in cartella esattoriale con la mediazione

Chi riceve una cartella di pagamento, con imposte, sanzioni e interessi, spesso si affretta a chiedere all’agente della riscossione la rateazione. In pochi però sanno che, se l’imposta non è superiore a 20 mila euro, è possibile ottenere uno sconto del 60% sulle sanzioni applicate alla cartella.
Tale sconto avviene attraverso il procedimento della mediazione tributaria, entrata in vigore lo scorso 2 aprile.
 
Con una recente circolare [1], l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di richiedere la mediazione tributaria in caso di omessi o tardivi versamenti che risultino da dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, chiesti a seguito di controllo automatizzato. Se poi il valore della lite non supera 20 mila euro, considerate in tale valore solo le imposte, è possibile fruire della riduzione delle sanzioni fino al 40%.
Istruzioni
A seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, l’ufficio recupera le imposte non versate, applicando la sanzione del 30%. La stessa sanzione è applicata in caso di tardivo versamento, che non è stato regolarizzato con il ravvedimento.
A seguito del controllo, al contribuente viene inviata la comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario), con l’invito a pagare le somme chieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza del pagamento, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo, la cui cartella può essere impugnata con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Come noto, con l’avviso bonario l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a pagare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva e dell’Irap.
In assenza del pagamento, l’ufficio procede a iscrivere a ruolo il tributo. Il contribuente, a questo punto, se intende contestare la legittimità della pretesa, può impugnare la cartella con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
In questi casi, se il valore della lite è di ammontare non superiore a 20 mila euro, il contribuente deve prima presentare istanza di mediazione [2]. Per valore della liste si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
A questo punto, qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, l’Amministrazione, anche se non obbligata, può decidere di concludere un accordo di mediazione con il contribuente. Con l’accordo resta obbligatorio pagare per intero il tributo contestato, ma si può ottenere una riduzione delle sanzioni irrogate [3].
[1] Circolare Ag. Entrate n. 33/E del 3.08.2012.
[2] Art. 17 bis del DLgs 546/1992.
[3] La riduzione sarà pari al 12% dell’imposta non versata, pari al 40% del 30% previsto.

www.laleggepertutti.it

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