domenica 10 marzo 2013

Equitalia ipoteca il fondo patrimoniale se il debitore non prova l’estraneità del credito ai bisogni familiari

Equitalia o qualsiasi altro esattore può iscrivere ipoteca su beni inseriti nel fondo patrimoniale in due ipotesi:
- qualora il debito del coniuge sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari oppure
- anche se il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo a bisogni familiari, se il creditore non conosceva tale estraneità. Viceversa l’esattore non può iscrivere ipoteca sui beni del fondo – e l’eventuale iscrizione è illegittima – se il creditore conosceva tale estraneità.
Pertanto, se viene iscritta ipoteca su un bene inserito nel fondo patrimoniale si può chiederne al giudice la cancellazione a condizione che, in causa, il debitore dimostri che:
- il debito per il quale è stata iscritta ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia;
- il creditore sia a conoscenza di tale circostanza.
Tali prove devono essere fornite sempre e solo dal debitore, anche nell’ipotesi in cui si agisca contro l’esattore per dei tributi iscritti a ruolo.
In base a tale principio, con una recente sentenza [1] la Cassazione ha escluso che si possa cancellare l’ipoteca iscritta da Equitalia per un credito dell’Inps se il debitore non dimostra l’estraneità del debito ai bisogni familiari. Una prova certo non facile.
La difesa del contribuente infatti aveva sostenuto che la prova era già nella natura stessa del debito, posto che un credito Inps non può avere nulla a che fare con le necessità della famiglia.
Tuttavia, la Suprema Corte è stata rigorosissima e ha rigettato il ricorso.
In verità, nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a produrre la semplice cartella esattoriale dalla quale risultavano solo i codici del tributo; non vi era, però, alcuna indicazione circa l’attività in relazione alla quale si era prodotto il debito.
[1] Cass. sent. n. 5385 del 5.03.2013. Cfr. anche Cass. sent. n. 13622/2010.

(WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)

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