lunedì 18 marzo 2013

Incidente stradale e cause lunghe: chiedere un anticipo sul risarcimento al giudice

Un incidente stradale causa sempre un importante esborso economico. È naturale quindi che il danneggiato pretenda che l’assicuratore rispetti i tempi impostigli dalla legge [1] per provvedere al risarcimento. Tali tempi, nel caso di danno al mezzo, sono di 60 giorni dall’invio della documentazione; nel caso di danno alla persona sono di 90 giorni.
 
Se il risarcimento tarda ad arrivare o viene negato, si dovrà allora iniziare una causa; ma i tempi per la chiusura del giudizio potrebbero essere lunghi. Così si può chiedere al giudice, in corso di causa, la liquidazione di un anticipo del denaro speso per via del sinistro (ad esempio, per riparare il veicolo o per sottoporsi a cure mediche).
Generalmente, se il giudice ha già accertato di chi è la responsabilità nonché la misura del danno subìto, è probabile che la causa stia per finire e, quindi, che stia per essere emessa la sentenza. Potrebbe allora essere inutile (e probabilmente la richiesta verrebbe rigettata) ottenere una sentenza parziale che anticipi parte del risarcimento. Ma ci sono casi in cui l’istruttoria è particolarmente complessa e, quindi, la causa potrebbe essere particolarmente lunga. Ciò accade, ad esempio, quando:
- il giudice ha già quantificato il danno materiale, ma deve ancora accertare le lesioni personali: in tal caso si può chiedere l’anticipazione dei danni subiti dal veicolo per permetterne la riparazione;
- il giudice ha già accertato quanto è dovuto come risarcimento al terzo trasportato (che deve essere sempre risarcito dall’assicurazione del trasportante), ma deve ancora stabilire di chi sia la responsabilità dell’incidente. Il terzo trasportato può già chiedere che venga anticipata la sua parte;
- il sinistro è mortale o vi sono feriti gravi. In questo caso il giudice, oltre al danno materiale, dovrà quantificare anche il danno morale, se richiesto. È facile comprendere come accertamenti di questo tipo possano richiedere più tempo rispetto al normale.
È proprio in questi casi che conviene chiedere un anticipo sulla liquidazione. La legge [2] viene incontro al danneggiato, purché questo dimostri di trovarsi in stato di bisogno economico.
In tal caso, il giudice può autorizzare già da subito il pagamento di una parte del denaro che è presumibile che il responsabile dovrà versare come risarcimento.
Quando e come si può richiedere un anticipo sul risarcimento?
Questa richiesta può essere proposta solo in corso di causa. Non esiste nessuna norma che conceda l’anticipo prima che si inizi il giudizio.
Per ottenere il risarcimento bisogna dimostrare che esistono elementi di responsabilità a carico del danneggiante. Se questi elementi risultano gravi, per ottenere l’anticipo non è necessario provare lo stato di bisogno del danneggiato.
Come si dimostra lo stato di bisogno?
Stato di bisogno non significa una materiale ristrettezza economica. Si deve invece prendere come riferimento il tenore di vita mantenuto dalla vittima fino al momento dell’incidente. Se, a causa delle spese sostenute a seguito del sinistro stradale, il danneggiato è costretto a modificare in peggio le proprie abitudini, allora ci sono i presupposti per richiedere al giudice l’anticipo del risarcimento.
Quanto si può richiedere come anticipo?
Il giudice può assegnare al danneggiato una somma di denaro che può arrivare fino a massimo quattro quinti del totale previsto. Questo provvedimento del giudice è immediatamente esecutivo: produce cioè i suoi effetti sin dal momento in cui viene emesso e l’assicuratore è tenuto a pagare da subito.

In pratica

Se l’assicurazione non paga nei termini o nega il risarcimento è possibile farle causa per ottenere il risarcimento dei danni. Qualora però il giudizio si allunghi troppo, chi si trovi in stato di bisogno economico potrà chiedere al giudice un anticipo sulla somma che sarà liquidata con la sentenza finale.
[1] Art. 148 cod. ass. priv.
[2] Si tratta dell’art. 147 del cod. ass. priv. che dà al giudice il potere di ordinare al responsabile il pagamento di una quota del risarcimento dovuto.

(www.laleggepertutti.it - Licia Albertazzi)

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