domenica 10 marzo 2013

Chiedere risarcimento per le cause lunghe: la legge Pinto come funziona

Ogni cittadino che sia stato interessato da un processo durato in modo “irragionevole” può ottenere un indennizzo dallo Stato. Il procedimento è quello previsto e disegnato dalla cosiddetta “Legge Pinto”. La richiesta di indennizzo va fatta al Ministero della Giustizia o al Ministero della Difesa o a quello dell’Economia e delle Finanze [1].
C’è un’ironia di fondo in tutto questo meccanismo. La procedura, volta a garantire ai cittadini italiani il risarcimento in caso di processi troppo lunghi, è stata criticata per essere essa stessa troppo lunga. Tant’è che, nell’aprile 2010, l’Italia subì una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che peraltro impose al nostro Stato di integrare gli indennizzi, poiché ritenuti troppo bassi.
Da pochi mesi, la legge Pinto è stata riformata [2]. Ora i tempi per il riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo sono più brevi, ma più bassi sono gli indennizzi.
Il termine ragionevole
Quando può dirsi che un processo ha superato una durata ragionevole e quindi si può chiedere il risarcimento?
 Si può considerare che un processo abbia avuto una durata ragionevole solo se si conclude in modo definitivo entro massimo sei anni [3] con 3 anni per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la Cassazione.
 L’indennizzo non può essere riconosciuto al soggetto che non è stato vittorioso nel processo, anche se di durata irragionevole, e che in questo è stato condannato per aver resistito pur sapendo di non avere ragione [4].
Procedimento
La richiesta d’indennizzo per irragionevole durata del processo si presenta con ricorso al Giudice competente della Corte di Appello [5]. La richiesta può essere proposta entro sei mesi dalla conclusione definitiva del processo [6]. La Corte di Appello deve decidere sulla richiesta d’indennizzo entro trenta giorni dal deposito.
a – Se è riconosciuto l’indennizzo
Se la Corte di Appello accoglie la richiesta d’indennizzo, l’avvocato deve velocemente comunicare la decisione al Ministero. La comunicazione al Ministero va fatta entro trenta giorni dal deposito della decisione. Questo termine è molto importante. La decisione comunicata al Ministero oltre questo termine non ha alcun effetto nei confronti dell’amministrazione. Questo significa che il cittadino non potrà più pretendere dal Ministero il pagamento dell’indennizzo.
b – Se non è riconosciuto l’indennizzo
Se la Corte di Appello respinge in tutto o in parte la richiesta d’indennizzo, è possibile opporsi a questa decisione. La procedura di opposizione deve essere attivata entro trenta giorni dal momento in cui il cittadino è a conoscenza della decisione. In questo caso, la Corte di Appello decide sull’opposizione entro quattro mesi [7].
L’indennizzo
Il Giudice, nel quantificare l’indennizzo, deve attribuire una somma, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede la durata ragionevole del processo. Il Giudice decide la somma da riconoscere come indennizzo valutando vari elementi. Gli elementi che il Giudice considera per la determinazione dell’indennizzo sono elencati dal nuovo art. 2 bis della L. 24 marzo 2001 n. 89 [8].
Sanzioni
Se la richiesta d’indennizzo non è accolta, il soggetto che ha proposto il ricorso può essere condannato al pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro.

In pratica

Si può ottenere l’indennizzo per processi durati più di sei anni, con un ricorso presentato in Corte di Appello entro 6 mesi dalla conclusione del processo. La Corte si pronuncia entro 30 giorni dal deposito.
Prima di richiedere l’indennizzo è opportuno valutare bene se ci sono le possibilità di un buon esito, per non incorrere in sanzioni.
[1] L. 24 marzo 2001 n. 89.
[2] D.L. 22 giugno 2012 n. 83 coordinato con le modifiche apportate dalla L. di conversione 7 agosto 2012 n. 134 che riforma la L. 24 marzo 2001 n. 89. La nuova Legge Pinto è entrata in vigore 11 settembre 2012.
[3] Il processo termina in maniera definitiva quando la sentenza non può essere modificata da nessun Giudice, perché è trascorso il tempo, previsto dalla legge, per poterlo fare.
[4] Art. 2, c. 2-quinquies, L. 24 marzo 2001 n. 89, come introdotto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 55, c. 1, lettera a), numero 2).
[5] Il Giudice della Corte di Appello competente è quello più vicino al distretto del Giudice che ha deciso la causa (es. per i processi decisi nel distretto di Catanzaro, la Corte di Appello competente è Salerno).
[6] Cassazione Sezioni Unite sent. 16783/2012 per approfondire i termini entro i quali proporre la richiesta d’indennizzo.
[7] L’art. 5 ter, c. 4, L. 24 marzo 2001 n. 89, chiarisce che il provvedimento nei confronti del quale è proposta opposizione non perde l’efficacia esecutiva, salvo gravi motivi.
[8] L’art. 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89 che è stato introdotto dall’art. 55, c. 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, specifica gli elementi che devono essere considerati dal Giudice per quantificare l’indennizzo e individua un limite massimo che l’indennizzo non può superare.
 
(www.laleggepertutti.it - articolo dell'avv.to Maria Vittori Baffa)

Nessun commento:

Posta un commento