martedì 12 febbraio 2013

Alzheimer: la retta per la degenza dei malati non può essere pretesa dal Comune


La Corte di Cassazione ha emesso, a marzo di quest’anno, una sentenza rivoluzionaria [1]: dando torto a un Comune veneto, ha stabilito che i familiari dei malati di Alzheimer non devonoversare alcuna retta ai Comuni per il ricovero dei loro cari in strutture per lungodegenti. Tali prestazioni, infatti, sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La particolare degenza che implica l’Alzheimer – ha sottolineato la Cassazione – non consente di fare distinzione tra spese per la cura spese per l’assistenza, ma entrambi gli importi sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

I fatti: il marito e i figli di una donna affetta da Alzheimer, malattia che progressivamente aveva reso quest’ultima non più autosufficiente e per questo bisognosa di assistenza (anche per deglutire), avevano deciso di ricoverare la malata in una casa di cura comunale (struttura per lungodegenti).
Il Comune di residenza della famiglia aveva preteso una retta per l’assistenza, oltre ai costi del ricovero sanitario vero e proprio: la famiglia, infatti, non risultava indigente. I familiari si sono opposti a tale pretesa di pagamento e la questione è finita sul tavolo della Cassazione che si è schierata accanto alle famiglie dei malati di Alzheimer. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
a) quando ci sono condizioni di salute che richiedono una stretta correlazione tra prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Servizio Sanitario Nazionale, non è possibile la determinazione di quote come quelle richieste dal Comune in questione.
b) la distinzione tra cura e assistenza presuppone che le prestazioni si possano scindere. E nei malati di Alzheimer le prestazioni non si possono scindere, ed anzi le prestazioni di natura non sanitaria per questo tipo di patologia assumono un carattere marginale e accessorio.

Anche se il Comune aveva fatto notare alla Suprema Corte di essersi adeguato alla normativa regionale, per la Cassazione ciò che più conta in fatto di sanità è “il diritto alla salute protetto dalla Costituzione come diritto inviolabile alla dignità umana”.


[1] Cass. sent. n. 4558 del 27 marzo 2012

(articolo dell'Avv.to Baldino Floriana pubblicato su www.laleggepertutti.it)

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