lunedì 18 febbraio 2013

Falsi dirigenti dell’Agenzia Entrate e cartelle esattoriali nulle: la sentenza della CTP di Messina

Dalla Commissione Tributaria di Messina arriva la prima sentenza [1] che annulla le cartelle emesse dall’Agente di riscossione a seguito ad atti di iscrizione a ruolo di imposte firmati da soggetti privi del potere di sottoscriverli.
Lo scandalo dei “falsi dirigenti nominati presso le Agenzie delle Entrate (vi rinviamo al nostro precedente articolo: “Nulli gli atti di Equitalia e Agenzia Entrate: firmati da falsi dirigenti”) aveva fatto il giro d’Italia. Si attendevano anche le prime pronunce che, evidentemente, non stanno tardando ad arrivare.
Nel caso di specie, era successo che un tribunale [2] aveva sospeso l’efficacia di una delibera [3] di conferimento dell’incarico a dirigente nei confronti di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Messina. Nonostante ciò, il presunto Direttore continuava a firmare gli atti di iscrizione a ruolo dei tributi che, a loro volta, finivano incorporati nelle cartelle esattoriali.
Quando il contribuente si è accorto di ciò, ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria. Il giudice ha accolto il ricorso e annullato la cartella.
A dire della dott.ssa Randaccio, che avevamo intervistato nel predetto articolo, ciò sarebbe avvenuto assai spesso.
La sentenza della Commissione Tributaria di Messina affronta in modo molto serio il problema, arrivando ad annullare le cartelle esattoriali emesse sulla base dei tributi firmati dal falso dirigente.
Affinché un atto amministrativo sia esistente e valido – ha specificato il giudice – deve essere completo di tutti i suoi elementi essenziali, ivi compresa la firma del dirigente. Se tuttavia un precedente atto ha sospeso l’efficacia dell’incarico di quest’ultimo, tutti gli atti da lui firmati e quelli di conseguenza emessi sono invalidi [4].
Anche la Cassazione, in precedenza, aveva stabilito che l’esistenza dell’atto dell’amministrazione non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o da una sottoscrizione leggibile, ma piuttosto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia riferibile, in modo inequivoco, all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo: cioè, nel caso di specie, all’agenzia delle entrate.
Gli atti emanati da falsi dirigenti vanno dichiarati dunque inesistenti fin dal giorno della loro emanazione e, insieme a loro, tutti gli atti di riscossione (di Equitalia e degli altri agenti di riscossione).
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com oppure telefonare a 3491996463
[1] CTP Messina, sent. n. 128/2013
[2] Trib. Messina, sez. lavoro, ord. del 20.04.2011.
[3] Deliberazione n. 2010/180679 del 27.12.2010.
[4] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 208/1992, ha negato l’applicazione analogica delle legge n. 444 del 1994 sulla proroga dei poteri dei funzionari ed ha sostenuto che il meccanismo dello prorogatio non opera automaticamente allo scadere del mandato del titolare dell’organo. Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale prorogatio di fatto sine die – demandando all’arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal Legislatore ordinario – violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento.
La legge concede un termine molto stretto ovvero 45 giorni per ricostituire l’organo la cui nomina è stata dichiarata inefficace e con la conseguenza che, scaduto detto termine senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, l’organo Amministrativo decade e tutti gli atti adottati dall’organo decaduto sono nulli così come sono nulli gli atti emanati nel periodo di proroga.
[5] Cass. sent. n. 4557 del 2009
 

Nessun commento:

Posta un commento