lunedì 4 febbraio 2013

Il rumore del vicino: regole di silenzio e di educazione nel condominio

Rumori molesti nel condominio: un problema vecchio quanto la casa, che spesso fa scattare procedimenti penali per il reato di “disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone”. Ecco quindi una serie di regole pratiche per sapere come comportarsi quando il vicino di casa è maleducato.
Animali
Alcuni rumori possono dar luogo al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo a prescindere dalle intenzioni del condomino. È per esempio il caso della sirena antifurto di un’auto quando rimanga in funzione per un periodo di tempo e con un’intensità tale da superare la normale tollerabilità [1]; o il caso dei richiami di un merlo indiano esposto su una finestra [2]; o ancora dei guaiti prolungati di un cane.
In tutti questi casi, il superamento della normale tollerabilità viene verificato da una perizia fonografica.
Ovviamente la responsabilità penale non può che ricadere sul proprietario o sul detentore dell’animale (a prescindere se sia o meno il proprietario o l’inquilino dell’immobile).
È bene comunque ricordare che la recente riforma del condominio ha vietato ai regolamenti condominiali di impedire la detenzione di animali in casa.
Auto, scarpe, bambini
Anche lasciare il motore acceso dell’auto, nelle ore notturne e per lungo tempo [3] può far scattare il reato in questione.
E quanto ai bambini piccoli? Si può denunciare il vicino per disturbo del riposo se i suoi figli giochino a palla o rovescino sedie? Si, ma solo se l’intensità dei rumori è tale da disturbare le persone [4], accertamento che va condotto, anche in questo caso, con una perizia fonometrica.
Circa i rumori provocati dalle suole di scarpe rigide sul pavimento (per es., tacchi a spillo, zoccoli, ecc.), anche in questo caso, se superano la soglia della normale tollerabilità (da accertarsi caso per caso), si può avere il reato di disturbo della quiete.
È responsabile anche chi usa in modo improprio il clacson dell’auto, quando lo faccia ripetutamente nelle ore notturne: e ciò vale anche nel caso di sfilate di automobili per il passaggio dei tifosi [5].
Dispositivi e strumenti musicali
In teoria – ma salvo perizia fonometrica – anche un condizionatore d’aria (soprattutto se mal funzionante) può dar luogo al reato di disturbo del riposo [6].
L’uso di radio e televisore, fatto in modo da abusare dei rumori e dei suoni che emettono, può configurare il reato in questione [7].
Anche il suono di uno strumento musicale, come nel caso di un pianoforte, per quanto dolce e armonioso che possa essere, in determinate ore e condizioni può essere causa di disturbo se udibile da più persone [8].
Nel caso del condomino che sposti violentemente i mobili all’interno della propria abitazione, la tollerabilità (o meno) del disturbo va valutata in base al momento in cui avviene l’attività: per esempio, è lecito il trasloco negli orari consentiti, mentre non lo è lo spostamento dell’arredo da una stanza all’altra nelle ore notturne pur senza obiettive ragioni di urgenza.
Interessante il caso deciso dalla Cassazione relativo a una discoteca [9]: il reato scatta in caso di abuso di strumenti sonori attraverso la diffusione della musica all’esterno del locale, a mezzo di altoparlanti ubicati in luogo sopraelevato, tale da favorire il propagarsi delle emissioni sonore.
Condizioni
Attenzione: il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo si configura quando il rumore arrechi pregiudizio non a una o a specifiche persone, bensì a un numero rilevante e indeterminato di persone (anche se poi a lamentarsi è una soltanto) [10]. Nel primo caso, l’illecito rimane solo civile. La questione può sembrare paradossale: infatti, nel caso di un palazzo disabitato durante le vacanze estive, se il rumore arreca molestie all’unico condomino rimasto in città, quest’ultimo non potrà mai invocare la tutela penale.
Se il condomino rumoroso è locatario, a rispondere del reato non è il proprietario, ma appunto l’inquilino: ciò in quanto la responsabilità penale è personale.


[1] Pret. Vallo della Lucania, sent. n. 2.07.1985.
[2] Cass. sent. 30.04.1993.
[3] Pret. Brunico, sent. del 14.03.1989.
[4] Cass. sent. 19.10.1993.
[5] Cass. 21.01.1997.
[6] Pret. Civitavecchia, sent. 9.03.1973.
[7] Cass. 10.09.1976.
[8] Cass. 7.12.1979.
[9] Cass. sent. 23.04.1998
[10] Cass. 16.01.1995.

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