mercoledì 20 febbraio 2013

Cartella Equitalia: valida la notifica col postino?

La questione della notifica delle cartelle esattoriali resta sempre al centro di una spinosa polemica.
Da un lato, alcuni tribunali [1] hanno ritenuto nulle le notifiche avvenute a mezzo del normale servizio postale. Secondo tali magistrati, la legge [2] richiede che la notifica possa avvenire solo a cura di:
- ufficiali della riscossione
- agenti della Polizia Municipale
- messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
- altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Tali soggetti sarebbero gli unici autorizzati, a partire dal 1° luglio 1999, a procedere alla notifica di tale atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Invece è noto che Equitalia e gli altri agenti della riscossione si continuano a valere del normale servizio postale pubblico.
Questa tesi, per quanto sposata da diverse Commissioni Provinciali, non è tuttavia unanime e pacifica. L’ultima sentenza di segno opposto è uscita qualche giorno fa dalla stessa Cassazione [3]. Secondo la Suprema Corte, la cartella esattoriale può essere notificata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza bisogno di altri adempimenti da parte dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Formalità queste che, come noto, avvengono sempre e in modo assai preciso quando il postino “bussa” a casa.
Indicazione delle generalità del destinatario
Le brutte notizie per i debitori non finiscono qua. Il postino non è tenuto a verbalizzare il nome e cognome del ricevente. Nessuna norma infatti – dice la Cassazione – prevede l’obbligo che l’avviso di ricevimento da restituire al mittente contenga le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato. Basta la semplice firma. Pertanto, se tale indicazione manchi e la relativa firma sia leggibile, la notifica resta valida. Infatti, è il postino stesso, in quanto pubblico ufficiale, a dover preventivamente accertarsi che chi firma l’atto sia anche il suo effettivo destinatario, provvedendo a identificarlo.
[2] Si ritiene che l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, presenta le seguenti connotazioni:
“1) afferma, nel proprio primo comma, che la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti che a ciò sono abilitati dal concessionario od anche, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale (e non da altri soggetti, sicché tale elencazione dei soggetti muniti del potere di notifica della cartella deve ritenersi tassativa);
2) dispone di seguito, nello stesso comma, che la suddetta notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la cartella è notificata in plico chiuso e si considera avvenuta nella data che è indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da uno dei soggetti legittimati alla ricezione;
3) prevede, nel secondo comma, che la possibilità di notificare la cartella di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata (cosiddetta P.E.C.) con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (nel quale non è specificato chi sia il soggetto munito del potere di notificazione con tale mezzo, in quanto, nell’elencazione e qualificazione dei ‘soggetti del servizio di posta elettronica certificata’, si rinviene un mero riferimento al ‘mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici’), ed esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 149 bis del codice di procedura civile (inserito dall’art. 4, comma 8, D.L. 29.12.2009, n. 193 con decorrenza dal 31.12.2009) (…);
4) dispone, nel proprio comma 4, l’obbligo, per il concessionario, di conservare per cinque anni, la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento, e di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione;
5) dispone infine, nel comma 5, che ‘per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
[3] Cass. sez. Trib., sent. n. 1091 del 17.01.2013.
 

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