martedì 12 febbraio 2013

Con una istanza Equitalia sospende le cartelle, anche quelle per Inps


La legge di stabilità [1] ha previsto un meccanismo a favore del contribuente destinatario di cartelle esattoriali palesemente illegittime. Egli, infatti, può chiedere la sospensione dell’esecutività della cartella, in attesa che l’ente titolare del credito si pronunci sulla fondatezza dell’istanza del cittadino. Durante questo periodo, dunque, Equitalia non potrà effettuare atti di esecuzione forzata.
Se l’istanza viene accolta, la cartella viene sgravata; diversamente, l’esecuzione prosegue. Qualora invece l’ente titolare del credito non si pronunci entro 220 giorni dall’istanza, il ricorso si considera accolto (caso di “silenzio assenso”).

La procedura, che si applica per tutte le cartelle esattoriali, è la seguente:
1. Il contribuente deve inoltrare la richiesta di annullamento a Equitalia entro 90 giorni dalla notifica della cartella o dal compimento di qualsiasi altro atto della procedura esecutiva o cautelare;
2. La richiesta dovrà contenere anche le prove dei motivi di nullità di cui si sostiene l’esistenza;
3. Equitalia invia la richiesta all’ente creditore della pretesa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
4. L’ente creditore dovrà comunicare, entro 60 giorni, sia al contribuente che ad Equitalia (con raccomandata a.r. o con PEC), se intende accogliere l’istanza o rigettarla. Nel primo caso invierà un provvedimento di sgravio; nel secondo caso, inviterà Equitalia a proseguire nella procedura esecutiva;
5. Se l’ente creditore non dà risposta entro 220 giorni, il suo silenzio si considera “assenso”. Pertanto l’istanza si considera accolta e la cartella automaticamente annullata.

Debiti Inps
Con un messaggio [2] di pochi giorni fa, l’Inps ha chiarito che tale procedura si applica anche aicrediti di natura previdenziale, di cui l’Istituto Nazionale di Previdenza è appunto titolare. In particolare, essa vale per:
- somme iscritte a ruolo per le quali l’Agente della riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento;
- oppure alle somme richieste con avviso di addebito [3].

Condizioni
La procedura si applica ai seguenti vizi (l’elenco è semplicemente indicativo e non esaustivo; difatti l’ultima previsione è “aperta”):
1. intervenuta prescrizione o decadenza del diritti di credito in questione;
2. intervenuta provvedimento di sgravio emesso in precedenza dall’ente creditore;
3. intervenuta sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
4. intervenuta sentenza che abbia annullato il credito dell’ente;
5. intervenuto pagamento già effettuato dal contribuente prima della formazione del ruolo stesso;
6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Procedimento
Il contribuente che dubiti della legittimità della cartella esattoriale (per uno dei predetti vizi), dovrà presentare una istanza direttamente ad Equitalia (con raccomanda a.r. o con pec), compilando la modulistica rilasciata dallo stesso Agente della riscossione.
All’istanza andranno allegati i documenti che comprovano le affermazioni del contribuente e i documenti di riconoscimento di quest’ultimo.

L’istanza va depositata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto.

Nei 10 giorni successivi, l’Agente della riscossione invia la richiesta all’Inps.

Nei successivi 60 giorni, l’Inps dà una risposta al contribuente, informandolo circa l’esito dell’istanza.
Se l’Inps accoglie l’istanza, comunica ad Equitalia lo sgravio della cartella. Viceversa, riprende l’attività di riscossione.

Se entro 220 giorni, l’Inps non fornisce risposta, l’istanza del contribuente si considera accolta.



[1] Legge n. 228/2012 commi da 537 a 543.
[2] Messaggio Inps n. 1636 del 28.01.2013.
[3] Ex art. 30 DL 78/2010

Fonte: www.laleggepertutti.it

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