lunedì 25 febbraio 2013

Sentenza tribunale di Napoli. Il redditometro viola la privacy del contribuente

Buone notizie per i contribuenti. Il redditometro, introdotto nella nuova normativa (disposizione introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione) ed entrata in vigore a gennaio 2013, lederebbe secondo il tribunale di Napoli, la privacy dei cittadini.
Cosa significa questo?
Ebbene, il tribunale di Napoli ha accolto il ricorso di un cittadino e ha bocciato, nella sua sentenza il redditometro introdotto recentemente perché controllare le spese sostenute da ognuno di noi significa, secondo il tribunale di Pozzuoli, entrare nella sfera intima e personale dei cittadini e in sostanza viola la nostra privacy. Questa sentenza crea un precedente e sicuramente è destinata a far discutere a lungo su questo argomento, ovvero redditometro si o no?
Ma cosa è il redditometro?
Il redditometro è uno strumento introdotto per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione “spudorata” secondo l’Agenzia delle Entrate.
Il fine del redditometro è quello di stanare quei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo talvolta anche di agevolazioni dello Stato sociale.
Ma talvolta di uno strumento introdotto per legge si tende a farne un abuso di diritto.
Il redditometro infatti si basa su delle medie stabilite dall’ISTAT ma come si può stabilire una media di spese che possa essere equa per tutti i cittadini e contribuenti?
Il giudice di Napoli infatti ritiene che lo strumento del redditometro annulla il diritto del contribuente e della sua famiglia di avere una vita privata ed impedisce anche, ad ogni contribuente, di gestire il proprio denaro . ma la cosa ancor più grave è che l’applicazione di accertamenti presuntivi dei reddito in base a delle stime ISTAT, pregiudica il diritto di difesa di tutti i contribuenti.
Il contribuente come potrebbe dimostrare di aver speso meno di quanto risulta dalla media stabilita dall’ISTAT?
A fronte della caratteristica di specificità della materia tributaria non sembra corretta la tecnica di genericità applicata dal redditometro.
1 disposizione introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il
decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com oppure telefonare a 3491996463

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