sabato 2 febbraio 2013

Treno senza riscaldamento, viaggiatore risarcito

Solo perché il treno è arrivato a destinazione e in perfetto orario, non vuol dire che l’utente debba viaggiare in condizioni scomode. Al contrario, il disagio – che, per esempio, potrebbe derivare dal mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento – va comnque risarcito.

 La decisione adottata, di recente, in tal senso, dal Giudice di Pace della capitale [1] spezza una lancia a favore dei consumatori. Un tale, difeso dall’avv. Fabio Gerbino di Roma [2], è riuscito ad ottenere un risarcimento di mille euro per aver fatto un viaggio, durante la notte di Natale, in un vagone del treno privo di riscaldamento. Trenitalia non aveva informato i viaggiatori del disagio (di cui era a conoscenza), né aveva provveduto a spostare in altra carrozza il malcapitato utente.

Il giudice peraltro ha accordato un risarcimento superiore rispetto anche alle stesse tabelle previste dal regolamento di Trenitalia sui limiti di indennizzo [3].

 Per scaricare la sentenza clicca qui: Sentenza del GdP di Roma n.3318/2012

In pratica
Il viaggiatore che non arrivi in orario o il cui treno venga cancellato ha diritto a chiedere un risarcimento secondo le normali tabelle previste da Trenitalia. Invece, qualora il viaggio non sia stato confortevole, e tale circostanza poteva essere evitata dalla società di trasporto, l’utente ha la possibilità di chiedere un ulteriore risarcimento, al di là dei limiti delle tabelle.


[1] Giudice di Pace di Roma, sent. . 33184/12.
[2] Avv. Fabio Gerbino, Tel.: 06 8084553,
fabio.gerbino@studiolegalegerbino.com
[3] Sulla cui compatibilità con le norme sulla tutela del consumatore la sentenza sembra peraltro gettare un’ombra di dubbio.
 

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