venerdì 8 febbraio 2013

RATE DEL MUTUO CONGELABILI SINO AL 31 MARZO 2013

Slitta al 31 marzo la possibilità, per chi è in difficoltà economiche, di presentare la domanda di sospensione delle rate del mutuo [1].
Potranno presentare la domanda solo coloro per i quali, entro il 28 febbraio 2013, si è verificato uno dei seguenti eventi:
1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, esclusi i casi di: a) risoluzioni consensuali o di quelle per limiti d’età, con diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità; b) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; c) dimissioni del lavoratore non per giusta causa (ossia quando il datore di lavoro non paghi, per esempio, gli stipendi);
2) cessazione del rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi i casi di: a) risoluzione consensuale; b) recesso del committente per giusta causa; c) recesso del lavoratore non per giusta causa;
3) sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa degli ammortizzatori sociali;
4) morte o sopraggiunta non autosufficienza.
Potrà chiedere la sospensione delle rate del mutuo solo chi già non ne abbia usufruito in passato, in relazione al medesimo mutuo
 
(Articolo dell'Avv.to Susanna Carolina Esposito di www.laleggepertutti.it)

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