sabato 2 febbraio 2013

Condomini morosi: reato comunicare i nomi in pubblico

I nomi dei condomini morosi non sono coperti da segreto: l’amministratore ha il dovere di comunicare le identità di chi non è in regola con le quote condominiali. Lo deve fare se a chiederglielo è l’assemblea o anche un singolo condomino.

Non solo. L’amministratore deve comunicare i nomi dei morosi anche ai creditori del condominio che vogliano procedere in esecuzione forzata; ciò perché – in base alla recente riforma – i creditori devono prima agire nei confronti di chi non ha pagato gli oneri condominiali e poi, eventualmente, su tutti gli altri condomini.

Tuttavia, l’amministratore non può affiggere i nomi dei condomini inadempienti sulla bacheca del condominio (generalmente posta nell’atrio del palazzo). Una tale condotta, infatti, secondo la Cassazione [1] costituisce diffamazione.

Secondo infatti la Suprema Corte, integra il reato di diffamazione il comunicato ove alcuni condomini sono indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali, qualora tale comunicato sia affisso in un luogo accessibile non solo ai singoli condomini dell’edificio, ma anche a un numero indeterminato di altri soggetti. E ciò anche se vi sia massima urgenza di recuperare le somme (come per esempio, nel caso deciso dalla Cassazione, se è stato minacciato l’imminente distacco dell’acqua).

Infatti, se i condomini dell’edificio vantano un interesse giuridicamente tutelato a conoscere la situazione debitoria di ogni singolo proprietario dell’immobile, tale interesse non lo hanno anche i terzi che si trovino a passare, accidentalmente, per gli spazi comuni dell’edificio.

In pratica
L’amministratore di condominio non può affiggere, nell’atrio del palazzo, i nomi dei condomini non in regola coi pagamenti, anche se sussiste una situazione di urgenza che impone la riscossione immediata delle quote (per esempio, il distacco della fornitura di luce o di acqua).


[1] Cass. sent. n. 4364 del 29.01.2013.

(www.laleggepertutti.it)

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