venerdì 8 febbraio 2013

Indennità di disoccupazione Aspi per la lavoratrice madre

Anche le lavoratrici madri hanno diritto alla nuova indennità di disoccupazione introdotta dalla Riforma Fornero, la cosiddetta Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego). Si tratta di un’indennità mensile che viene corrisposta ad alcune categorie di lavoratori a seguito di disoccupazione involontaria, cioè licenziamenti o dimissioni per giusta causa che si verificano a partire dal 1 gennaio 2013 [1].
Il Ministero del Lavoro [2] ha chiarito che possono beneficiare dell’Aspi anche le lavoratrici madri che si dimettono, a condizione che abbiano presentato le dimissioni entro il compimento di un anno di età del bambino. Si tratta, infatti, del periodo in cui la donna lavoratrice gode della speciale tutela legale secondo cui “non può essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino” [3].
Detto in altre parole, nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento nei confronti della lavoratrice madre, ai fini della fruizione dell’ASPI, la fattispecie delle dimissioni volontarie viene equiparata a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale.
Il Ministero ricorda inoltre che, durante il suddetto periodo, la lavoratrice non può neppure essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.
[1] Per saperne di più sull’Aspi vedi : http://www.laleggepertutti.it/22303_gli-ammortizzatori-sociali-per-la-disoccupazione.
[2] Parere del 5 febbraio 2013 in risposta all’interpello del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro (n. 6/2013).
[3] Art. 54 del d.lgs. n. 151/2001.

(Avv.to Maria Monteleone - www.laleggepertutti.it)

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